Sez. 1, Sentenza n. 2362 del 13/07/1972 (Rv. 359763 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - IN GENERE - MATERIALI PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER ALLEVAMENTI AVICOLI - ESENZIONE PREVISTA DAGLI ARTT 16 E 17 DELLA LEGGE N 454 DEL 1961 - INAPPLICABILITA - ESENZIONE PREVISTA DALLA LEGGE N 486 DEL 1964 - VALORE INNOVATIVO - IRRETROATTIVITA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - IN GENERE - MATERIALI PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER ALLEVAMENTI AVICOLI - ESENZIONE PREVISTA DAGLI ARTT 16 E 17 DELLA LEGGE N 454 DEL 1961 - INAPPLICABILITA - ESENZIONE PREVISTA DALLA LEGGE N 486 DEL 1964 - VALORE INNOVATIVO - IRRETROATTIVITA.*
Poiche la legge 2 giugno 1961 n 454, agli artt 16 e 17, considerava distintamente gli impianti avicoli da quelli zootecnici, doveva ritenersi che gli 'allevamenti di bestiamè indicati dal successivo art 29 ai fini dell'esenzione dall'imposta di consumo dei materiali impiegati nella costruzione dei relativi impianti, comprendeva soltanto gli allevamenti zootecnici e non anche quelli avicoli. Pertanto i materiali impiegati nella costruzione di impianti di pollicultura non beneficiavano, ai sensi della citata legge, del suddetto beneficio fiscale. Questi impianti, pertanto, sono stati ammessi, per la prima volta, all'esenzione dall'imposta di consumo, soltanto dalla legge 13 giugno 1964 n 486, che, con norma modificativa dell'art 20 della legge n 454 del 1961 e, quindi, non retroattiva, estendendo tale beneficio alle costruzioni per gli allevamenti di 'animalì, comprese fra questi anche 'gli uccellì. (V 2267'70, mass nn 348843 e 348844; 3855'69, mass n 344189).*
Riferimenti normativi: Legge 02/06/1961 num. 454 art. 16, Legge 13/06/1964 num. 486, Legge 02/06/1961 num. 454 art. 29, Legge 02/06/1961 num. 454 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)