Sez. 3, Sentenza n. 11330 del 10/10/1984 Ud. (dep. 21/12/1984) Rv. 167190 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - RESPONSABILE CIVILE - NATURA CIVILISTICA DELL'IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - RESPONSABILE CIVILE - NATURA CIVILISTICA DELL'IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - NECESSITÀ.*
La impugnazione del responsabile civile ha sempre e soltanto natura civile, sia nel caso in cui egli si sia limitato ad investire i capi della sentenza relativi alla responsabilità civile ritenuta a suo carico, sia nel caso in cui egli abbia esteso le sue censure anche ai capi concernenti la colpevolezza dell'imputato. La detta impugnazione dovrà, pertanto, essere notificata in qualsiasi caso alle altre parti, ex art. 202 comma secondo cod. proc. pen., con la conseguente sua decadenza in caso di mancata notifica nel termine di tre giorni, che ha carattere perentorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)