Sez. 1, Sentenza n. 5755 del 25/03/1999 Ud. (dep. 07/05/1999) Rv. 213240 - 01
NAVIGAZIONE | Reato di cui all'art. 1164 cod. nav. - Configurabilità nel caso di ordine della Capitaneria agli stabilimenti balneari di dotarsi di bagnino - Esclusione.
NAVIGAZIONE
L'ipotesi di reato di cui all'art. 1164 del codice della navigazione, si riferisce a trasgressioni riguardanti disposizioni legislative o regolamentari, ovvero provvedimenti amministrativi, concernenti l'uso del demanio marittimo. Non configura il reato, pertanto, l'inosservanza di una ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto in cui si impone a tutti gli stabilimenti balneari di un bagnino.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)