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Sez. 1, Sentenza n. 5755 del 25/03/1999 Ud. (dep. 07/05/1999) Rv. 213240 - 01

NAVIGAZIONE | Reato di cui all'art. 1164 cod. nav. - Configurabilità nel caso di ordine della Capitaneria agli stabilimenti balneari di dotarsi di bagnino - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213240-01

NAVIGAZIONE

L'ipotesi di reato di cui all'art. 1164 del codice della navigazione, si riferisce a trasgressioni riguardanti disposizioni legislative o regolamentari, ovvero provvedimenti amministrativi, concernenti l'uso del demanio marittimo. Non configura il reato, pertanto, l'inosservanza di una ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto in cui si impone a tutti gli stabilimenti balneari di un bagnino.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)