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Sez. 6, Sentenza n. 3485 del 25/02/1983 Ud. (dep. 22/04/1983) Rv. 158575 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - DETERMINAZIONE DELLA PENA - ERRORE DEL GIUDICE DI MERITO - IMPUGNAZIONE PER SALTUM - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158575-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - DETERMINAZIONE DELLA PENA - ERRORE DEL GIUDICE DI MERITO - IMPUGNAZIONE PER SALTUM - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Nel vigente sistema processuale non è consentita la impugnazione per saltum al fine di ovviare ad un errore nella Determinazione della pena, già compiuto dal giudice di primo grado e reiterato da quello di appello. (nella specie, la sentenza del pretore, errata nella Determinazione della pena, non era stata appellata dal PM, il quale aveva ricorso invece in Cassazione avverso la decisione del tribunale che, sul punto, aveva confermato quella del pretore). (Conf mass n 146150).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)