Sez. 3, Sentenza n. 11091 del 10/11/1993 (Rv. 484262 - 01)
Responsabilità civile - Cose in custodia - Presunzione di colpa - In genere | Danno determinato dal comportamento del danneggiato - Responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione.
Responsabilità civile - Cose in custodia - Presunzione di colpa - In genere
La presunzione di responsabilità, posta a carico del custode dall'art. 2051 cod. civ., riguarda solo i danni cagionati dalla intrinseca natura della cosa o dall'insorgenza, in essa, di agenti dannosi e non è, perciò, operante in caso di danno determinato dal comportamento del danneggiato, da considerarsi alla stregua del caso fortuito, o dalla utilizzazione autonoma (cioè, non conforme ad uno degli usi resi possibili dalla sua specifica destinazione) della cosa da parte dello stesso danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)