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Sez. 1, Sentenza n. 1194 del 10/05/1966 (Rv. 322390 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322390-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - RILEVANZA.*

Il vizio di omesso esame di punti decisivi della lite sussiste, e puo essere dedotto come motivo per l'annullamento delle sentenze, soltanto nel caso di totale obliterazione di elementi di fatto ritualmente dedotti, che, se presi in esame, avrebbero potuto condurre il giudice ad una pronuncia diversa da quella adottata. L'indicato difetto non sussiste, invece, quando si tratti, non di omesso esame di circostanze decisive, ma di valutazione delle stesse ad opera del giudice, in maniera difforme da quella sostenuta dalla parte. (Conf 1461/65; 1422/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)