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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29765 del 12/10/2022 (Rv. 665969 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Processo di equa riparazione - Struttura bifasica simile al procedimento monitorio - Conseguenze in tema di riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ritenuto competente.
Stato
decisa il 2022-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665969-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, una volta esaurita la fase monocratica prevista dall'art. 3 della legge n. 89 del 2001, ed introdotto, ex art. 5, il giudizio di opposizione, è quest'ultimo la sede processuale in cui viene delibata la domanda di equo indennizzo formulata dalla parte istante. Ne consegue che, ove il giudice dell'opposizione declini la propria competenza a conoscere di detta domanda, o confermi la declinatoria eventualmente già pronunciata all'esito della fase monocratica, è onere della parte istante riassumere il giudizio, nelle forme di rito, dinanzi al giudice indicato come competente, in sede collegiale, e dunque senza necessità di ripetere la fase monocratica, ormai esaurita, nè di formulare istanza per l'emissione di un nuovo decreto monocratico.

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)