Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali
Testo in vigore al
Titolo I. Imposte ipotecarie
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1 Oggetto dell'imposta
1. Le formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotamento eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alle imposte proporzionali e fisse previste dal presente decreto.
Art. 2 Competenza territoriale
1. Le formalita' previste nel precedente articolo 1 devono essere eseguite presso gli uffici dei registri immobiliari indicati negli articoli 2663 e 2827 del codice civile.
Art. 3 Imponibile per la trascrizione
1. L'imposta di trascrizione e' commisurata all'imponibile determinato ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.
2. Se l'atto o la successione e' esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni l'imponibile e' determinato secondo le disposizioni relative a tali imposte.
Art. 4 Imponibile per le iscrizioni e rinnovazioni
1. Per la determinazione dell'imposta dovuta sulle iscrizioni e sulle rinnovazioni si tiene conto dell'ammontare del capitale e degli accessori per cui l'ipoteca e' iscritta o rinnovata.
2. Gli interessi debbono aggiungersi nell'ammontare dichiarato nella nota prescritta dall'art. 2839 del codice civile; se essi sono indicati soltanto nella misura, l'imponibile si determina cumulando le annualita' degli interessi ai quali per legge si estende la iscrizione o la rinnovazione.
3. Se l'ipoteca e' iscritta per una rendita o pensione, l'imponibile si determina con i criteri stabiliti ai fini dell'imposta di registro.
Art. 5 Soggetti obbligati al pagamento
1. Sono tenuti al pagamento delle imposte ipotecarie oltre ai pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, coloro che richiedano le formalita' previste nell'art. 1.
2. Sono altresi' solidamente tenuti al pagamento delle imposte medesime tutti coloro nel cui interesse e' stata fatta la richiesta e nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali e' stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.
Art. 6 Imposta relativa a piu' formalita'
1. E' soggetta ad imposta proporzionale una sola formalita' quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' iscrizioni o piu' rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni e' dovuta l'imposta fissa.
2. Se le formalita' sono da eseguirsi in diversi uffici dei registri immobiliari, debbono presentarsi all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre le note prescritte, altrettante note quanti sono gli uffici in cui la formalita' deve essere ripetuta e sopra ciascuna di esse l'ufficio medesimo deve annotare gli estremi della ricevuta rilasciata ai sensi dell'art. 8 del presente decreto per l'imposta proporzionale ed apporre la dichiarazione di eseguita formalita'.
3. Le stesse disposizioni si applicano alle cancellazioni ed agli altri annotamenti soggetti ad imposta proporzionale.
4. E' dovuta l'imposta in misura fissa per le formalita' di conferma, di esecuzione o di rettifica quando per le relative trascrizioni, iscrizioni o rinnovazioni e' stata corrisposta l'imposta proporzionale.
Art. 7 Uffici competenti per l'accertamento e la riscossione
1. Le imposte previste dagli articoli 5 e 6 della tariffa annessa al presente decreto devono corrispondersi agli uffici del registro nel termine stabilito per il pagamento delle imposte di registro o di successione.
2. Agli stessi uffici devono corrispondersi anche le imposte fisse dovute per trascrizioni obbligatorie, in forza del medesimo atto o sentenza assoggettati all'imposta proporzionale, nonche' la soprattassa eventualmente applicabile a termini del primo comma dell'art. 17 del presente decreto.
3. Le altre imposte, pene pecuniarie e soprattasse debbono essere pagate alle conservatorie dei registri immobiliari, contemporaneamente alla richiesta della iscrizione, della rinnovazione, della trascrizione e dell'annotamento nei registri immobiliari.
Art. 8 Prova del pagamento dell'imposta
1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte deve essere data solo con le certificazioni stabilite nei commi successivi.
2. Nel caso in cui le imposte vengano pagate agli uffici dei registri immobiliari questi sulla certificazione che rilasciano a prova della eseguita formalita', nonche' sulla nota che rimane presso l'ufficio indicheranno in lettere e in cifre le somme pagate.
3. Nel caso previsto dall'art. 6 del presente decreto, l'ufficio presso il quale e' stata eseguita la formalita' col pagamento dell'imposta fissa, ritira dalla parte la nota ipotecaria sulla quale fu trascritta la ricevuta della imposta proporzionale pagata.
4. Le imposte di trascrizione, riscosse dagli uffici del registro, debbono essere distintamente menzionate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate in prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e di successione.
5. L'ammontare delle imposte ipotecarie deve risultare distinto anche sulle copie dei titoli registrati prodotte al conservatore da notai, cancellieri ed altri pubblici ufficiali ai fini della trascrizione.
Art. 9 Riscossione e restituzione delle imposte e delle soprattasse - Privilegio
1. Per la riscossione e la restituzione delle imposte e delle soprattasse stabilite dal presente decreto sono applicabili le disposizioni in materia di imposte di registro e di successione.
2. Le imposte ipotecarie, oltre che dai privilegi stabiliti dal codice civile, sono garantite dal credito iscritto e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possono spettare ad altri sul credito medesimo.
3. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data della registrazione dell'atto o della eseguita formalita'.
Art. 10 Esecuzione di formalita' senza contemporaneo pagamento dell'imposta
1. Possono essere eseguite anche senza l'obbligo del contemporaneo pagamento delle imposte:
1) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotamenti che sono richiesti dal pubblico ministero nell'interesse dei privati, da pubblici ufficiali ed anche da privati in virtu' di un obbligo loro imposto per legge;
2) le formalita' richieste nell'interesse delle amministrazioni dello Stato.
2. Il conservatore deve indicare il debito dell'imposta nel certificato attestante l'eseguita formalita' e deve promuovere contro i debitori gli atti per la riscossione.
Art. 11 Formalita' da eseguirsi a debito
1. Sono eseguite a debito, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:
1) le iscrizioni richieste ai sensi dell'art. 616 del codice di procedura penale, nonche' quelle comunque relative a crediti dello Stato dipendenti dall'amministrazione della giustizia penale;
2) le iscrizioni di cui all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;
3) le formalita' richieste nei procedimenti civili nell'interesse delle amministrazioni dello Stato e di persone o di enti morali ammessi al gratuito patrocinio;
4) le formalita' necessarie nelle procedure di fallimento.
2. Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente l'imposta prenotata e' riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.
Art. 12 Formalita' da eseguirsi gratuitamente
1. Non sono soggette alle imposte le formalita' e le certificazioni eseguite nell'interesse delle amministrazioni dello Stato.
Art. 13 Trascrizione del certificato di denunziata successione
1. Oltre gli atti previsti dal codice civile, dal codice di procedura civile e dalle altre leggi speciali, deve rendersi pubblico col mezzo della trascrizione agli effetti stabiliti dal presente decreto, il certificato di denunziata successione, quando contiene disposizioni relative a beni immobili. Tale certificato deve essere redatto a cura del capo dell'Ufficio del registro, in dipendenza di successioni ereditarie, testate od intestate, a chiunque siano devoluti i beni e qualunque sia il loro valore, indipendentemente dalle passivita' che li gravano.