Sez. 3 - , Ordinanza n. 34402 del 23/11/2022 (Rv. 666156 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - IN GENERE | Domanda giudiziale - Rigetto con pronuncia definitiva - Effetti - Cancellazione della trascrizione - Revocazione straordinaria ex art. 395 n. 3 c.p.c. - Rinnovazione della trascrizione - Inammissibilità - Fattispecie in tema di responsabilità del difensore. TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE - In genere.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - IN GENERE
In caso di rigetto, con effetto di giudicato, della domanda giudiziale trascritta, la trascrizione perde efficacia "ipso iure" e l'impugnazione della pronuncia con revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., la quale non incide sul passaggio in giudicato, non consente una nuova trascrizione della domanda, né la rinnovazione della formalità. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità dell'avvocato per omessa rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 bis c.c., sul rilievo che l'originaria azione di simulazione era stata respinta con sentenza passata in giudicato, non assumendo rilievo l'impugnazione di tale decisione con revocazione straordinaria).
Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 bis, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)