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Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC

Testo in vigore al

Art. 6 bis

Sono vietati:

  1. a) la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese stabilite in Iran operanti nell'industria petrolchimica iraniana ovvero ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale industria al di fuori dell'Iran;

  2. b) l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Iran, operanti nell'industria petrolchimica iraniana, ovvero in imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale industria al di fuori dell'Iran, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo;

  3. c) la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Iran, operanti nell'industria petrolchimica iraniana, e con società controllate o affiliate da esse controllate.

Art. 7

1. I divieti di cui all’articolo 6, lettere a) e b), rispettivamente:

  1. i) non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 26 luglio 2010;

  2. ii) non impediscono l’aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 26 luglio 2010.

2. I divieti di cui all’articolo 6 bis, lettere a) e b), rispettivamente:

  1. i) non pregiudicano l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 23 gennaio 2012;

  2. ii) non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 gennaio 2012.

§. Restrizioni al sostegno finanziario per gli scambi

Art. 8

1. Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni a breve, medio o lungo termine a fornire sostegno finanziario per gli scambi con l'Iran, tra cui la concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, né gli Stati membri garantiscono o riassicurano tali impegni.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli impegni stabiliti prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

3. Il paragrafo 1 non riguarda gli scambi a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.

§. Costruzione di petroliere

Art. 8 bis

1. Fatto salvo l'articolo 4 octies, è vietata la costruzione o la partecipazione alla costruzione di nuove petroliere per l'Iran o per persone e entità iraniane.

2. È vietato fornire assistenza tecnica o finanziamenti o assistenza finanziaria alla costruzione di nuove petroliere per l'Iran o per persone e entità iraniane.

Capo 2. Settore finanziario

Art. 9

Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati al governo dell'Iran, anche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo.

Art. 10

1. Al fine di impedire il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o il trasferimento a favore o da parte di cittadini degli Stati membri, di entità disciplinate dal loro diritto interno (incluse le succursali all'estero) o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, le istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri non effettuano o continuano a partecipare ad operazioni con:

  1. a) banche domiciliate in Iran, compresa la Banca centrale dell'Iran;

  2. b) succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran;

  3. c) succursali e filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran;

  4. d) enti finanziari non domiciliati in Iran ma controllati da persone o entità domiciliate in Iran.

salvo previa autorizzazione di tali operazioni da parte dello Stato membro interessato in conformità dei paragrafi 2 e 3.

2.

Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare le seguenti operazioni:

  1. a) operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;

  2. b) operazioni relative a rimesse personali;

  3. c) operazioni relative all'esecuzione delle deroghe previste dalla presente decisione;

  4. d) operazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate ai sensi della presente decisione;

  5. e) operazioni concernenti una missione diplomatica o consolare o un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali operazioni siano destinate ad essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale;

  6. f) operazioni concernenti pagamenti intesi a soddisfare pretese nei confronti dell'Iran, di persone o entità iraniane, caso per caso e fatta salva la notifica dieci giorni prima dell'autorizzazione, e operazioni di natura analoga che non contribuiscono alle attività vietate ai sensi della presente decisione.

Per operazioni di cui alle lettere da a) ad e) di importo inferiore a 10000 EUR non è necessaria alcuna autorizzazione o notifica.

  1. a)

  2. b)

  3. c)

  4. d)

3 I trasferimenti di fondi da e verso l'Iran attraverso banche e istituzioni finanziarie iraniane per le operazioni di cui al paragrafo 2 sono trattati come segue:

  1. a) i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari inferiori a 100000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo inferiore a 40000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10000 EUR;

  2. b) i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari superiori a 100000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo superiore a 40000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse;

  3. c) altri trasferimenti di importo superiore a 10000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.

3 bis. Nelle attività con le banche e le istituzioni finanziarie di cui al paragrafo 1 le istituzioni finanziarie sono tenute a:

  1. a) esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente ai loro obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;

  2. b) imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione e a rifiutare l'operazione se queste informazioni non sono fornite;

  3. c) conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali;

  4. d) qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi siano connessi al finanziamento di attività di proliferazione, riferirne prontamente all'UIF o a un'altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato. L'UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.

4. I trasferimenti di fondi da e verso l'Iran che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 3 sono trattati come segue:

  1. a) i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10000 EUR;

  2. b) altri trasferimenti di importo inferiore a 40000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10000 EUR;

  3. c) altri trasferimenti di importo superiore a 40000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione si considera concessa entro quattro settimane, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia sollevato obiezioni entro tale termine. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni respinte.

5.

Alle succursali e filiali delle banche domiciliate in Iran rientranti nella giurisdizione degli Stati membri è altresì richiesto di notificare, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, tutti i trasferimenti di fondi che hanno effettuato o ricevuto, entro i cinque giorni lavorativi dall'effettuazione o dalla ricezione del trasferimento di fondi in questione.

Fatte salve le disposizioni sullo scambio di informazioni, le autorità competenti notificate trasmettono senza indugio tali informazioni sulle notifiche, ove opportuno, alle autorità competenti di altri Stati membri nei quali sono stabilite le controparti di tali operazioni.

Art. 11

1. Sono vietati l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche iraniane nel territorio degli Stati membri e la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà in banche sotto la giurisdizione degli Stati membri o l'apertura di nuovi conti di corrispondenza con dette banche da parte di banche iraniane, inclusa la Banca centrale dell'Iran, le sue succursali e filiali e gli altri enti finanziari di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

2. È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, filiali o conti bancari in Iran ad istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.

Art. 12

1. È vietata la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al governo dell'Iran o a entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o a persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti.

2. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assicurazioni sanitarie e di viaggio alle persone.

3. È vietato partecipare, consapevolmente o intenzionalmente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui al paragrafo 1.

Art. 13

Sono vietati la vendita, l'acquisto, l'intermediazione o l'assistenza all'emissione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo l'entrata in vigore della presente decisione verso o da governo dell'Iran, Banca centrale dell'Iran o banche domiciliate in Iran o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran o enti finanziari non domiciliati in Iran né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran, nonché persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.

Art. 14

Gli Stati impongono ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare una vigilanza quando entrano in relazione d'affari con entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione, incluse quelle dell'IRGC e della IRISL, e persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti al fine di assicurare che tali relazioni non contribuiscano ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o a violazioni dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010).

Capo 3. Settore dei trasporti

Art. 15

1. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità e legislazioni e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto del mare e dei pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione.

2. Gli Stati membri, nel rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto del mare, possono chiedere ispezioni di navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi trasportino prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione.

3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni avviate ai sensi del paragrafo 2.

4. Aeromobili e navi che trasportano carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese hanno l'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o esportati.

5. Nei casi in cui è effettuata l'ispezione di cui ai paragrafi 1 o 2, gli Stati membri sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione. Tali sequestri e smaltimenti saranno effettuati a spese dell'importatore o, qualora il rimborso di tali costi non possa essere ottenuto dall'importatore, lo si può esigere, in conformità della legislazione nazionale, da qualunque altra persona o entità responsabile del tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.

6. È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori sotto la giurisdizione degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi di proprietà dell'Iran o da esso noleggiate, incluso con equipaggio, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e smaltito, a norma dei paragrafi 1, 2 e 5.;

Art. 16

Gli Stati membri comunicano al comitato le informazioni di cui dispongono sui trasferimenti ad altre compagnie di attività della divisione cargo di Iran Air o di navi possedute o gestite dalla IRISL, realizzati per eludere le sanzioni previste dalle disposizioni dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010) o in violazione delle stesse, inclusi il cambiamento di nome o la nuova registrazione di aeromobili o navi.

Art. 17

Gli Stati membri, in accordo con le autorità giuridiche e la legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale e, in particolare, i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, adottano le misure necessarie per impedire l'accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli cargo effettuati da vettori iraniani o provenienti dall'Iran ad eccezione dei voli misti cargo e passeggeri.

Art. 18

È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi tecnici e di manutenzione a aeromobili cargo iraniani, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che gli aeromobili cargo trasportano prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari e di sicurezza o finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e smaltito, a norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 5.

Art. 18 bis

A decorrere dal 15 gennaio 2013 è vietata la fornitura alle petroliere e alle navi mercantili iraniane da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, di servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione, incluso qualsiasi tipo di numero di registrazione e di identificazione.

Art. 18 ter

1 È vietato fornire navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone, entità o organismi iraniani.

2. È vietato fornire navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone, entità o organismi ai fini del trasporto o dello stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani.

3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Capo 4. Restrizioni in materia di ammissione

Art. 19

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

  1. a) delle persone elencate nell'allegato dell'UNSCR 1737 (2006) e delle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma del punto 10 dell'UNSCR 1737 (2006), nonché delle persone appartenenti all'IRGC indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, elencate nell'allegato I;

  2. b) delle altre persone non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o delle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o delle persone che hanno eluso o violato, ovvero assistito persone o entità indicate per eludere o violare, le disposizioni dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero della presente decisione, nonché di altri membri dell'IRGC e di persone che agiscono per conto dell'IRGC o dell'IRISL, e persone che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali per IRGC e IRISL o da entità essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto, come elencate nell'allegato II;

  3. c) delle altre persone non menzionate dall'allegato I che danno il loro sostegno al governo dell'Iran, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell’allegato II.

  4. d) delle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza che hanno partecipato, sono state direttamente associate o hanno dato il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al piano d'azione congiunto globale (PACG) o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015); che hanno assistito persone o entità designate per eludere o agire in modo non coerente con il PACG o con l'UNSCR 2231 (2015); che hanno agito per conto o sotto la direzione di persone o entità designate che figurano nell'allegato III;

  5. e) delle altre persone non menzionate dall'allegato III che hanno partecipato, sono state direttamente associate o hanno dato il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al PACG o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) o nella presente decisione; che hanno assistito persone o entità designate per eludere o agire in modo non coerente con il PACG, con l'UNSCR 2231 (2015) o con la presente decisione; che hanno agito per conto o sotto la direzione di persone o entità designate che figurano nell'allegato IV.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica al transito attraverso i territori degli Stati membri ai fini delle attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 2, lettera c), punto 1, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) per reattori ad acqua leggera.

3. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

4. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:

  1. i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

  2. ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

  3. iii) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

  4. iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

5. Il paragrafo 4 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

6. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 4 o 5.

7. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando gli stessi stabiliscono che il viaggio è giustificato da:

  1. i) ragioni umanitarie urgenti, obblighi religiosi compresi;

  2. ii) promozione degli obiettivi dell'UNSCR 2231 (2015), anche laddove si applica l'articolo XV dello statuto dell'AIEA;

  3. iii) esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Iran.

8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, II, III o IV, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.

10. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7, punti i) e ii), sottopone le autorizzazioni proposte al Consiglio di sicurezza per approvazione.

Capo 5. Congelamento di fondi e risorse economiche

Art. 20

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente:

  1. a) dalle persone ed entità indicate nell'allegato dell'UNSCR 1737(2006), nonché dalle altre persone ed entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma del punto 12 dell'UNSCR 1737(2006) e del punto 7 dell'UNSCR 1803(2008) nonché dalle persone e entità appartenenti all'IRGC e delle entità dell'IRISL indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, di cui all'elenco nell'allegato I;

  2. b) dalle persone e entità non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno eluso o violato, ovvero assistito persone o entità indicate per eludere o violare, le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero della presente decisione, nonché da altri membri e entità dell'IRGC e della IRISL e da persone ed entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto, ovvero che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali per IRGC e IRISL o da entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto, come elencate nell'allegato II;

  3. c) da altre persone e entità non menzionate dall'allegato I che forniscono sostegno al governo dell'Iran e entità da essi possedute o controllate o persone ed entità a essi associate, di cui all'elenco nell'allegato II.

  4. d) delle altre persone ed entità indicate dal Consiglio di sicurezza che hanno partecipato, sono state direttamente associate o hanno dato il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al PACG o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015); che hanno assistito persone o entità designate per eludere o agire in modo non coerente con il PACG o con l'UNSCR 2231 (2015); che hanno agito per conto o sotto la direzione di persone o entità designate, ovvero sono state possedute o controllate da persone o entità designate che figurano nell'allegato III;

  5. e) delle altre persone ed entità non menzionate dall'allegato III che hanno partecipato, sono state direttamente associate o hanno dato il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al PACG o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) o nella presente decisione; che hanno assistito persone o entità designate per eludere o agire in modo non coerente con il PACG, con l'UNSCR 2231 (2015) o con la presente decisione; che hanno agito per conto o sotto la direzione di persone o entità designate o sono state possedute o controllate da persone o entità designate che figurano nell'allegato IV.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone e delle entità di cui al paragrafo 1.

3. Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

  1. a) necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

  2. b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

  3. c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche;

previa notifica da parte dello Stato membro interessato al Consiglio di sicurezza dell'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il Consiglio di sicurezza non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

  1. a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al Consiglio di sicurezza e quest'ultimo abbia dato la sua approvazione;

  2. b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data dell'UNSCR 1737 (2006) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, previa notifica da parte dello Stato membro interessato al Consiglio di sicurezza;

  3. c) necessari per attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 2, lettera c), punto 1, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) per reattori ad acqua leggera.

  4. d) necessari per i progetti di cooperazione nucleare per fini civili descritti nell'allegato III del PACG, previa notifica da parte dello Stato membro interessato al Consiglio di sicurezza e approvazione dello stesso;

  5. e) necessari per attività direttamente correlate ai prodotti di cui agli articoli 26 quater e 26 quinquies, o per qualsiasi altra attività richiesta per l'attuazione del PACG, previa notifica da parte dello Stato membro interessato al Consiglio di sicurezza e approvazione dello stesso.

4 bis. Riguardo alle persone ed entità elencate nell'allegato II, sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui detti pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.;

5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

  1. a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

  2. b) pagamenti su conti congelati dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono divenuti soggetti a misure restrittive;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

6. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che:

  1. a) il contratto non riguarda prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui alla presente decisione;

  2. b) il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1;

e purché gli Stati membri pertinenti abbiano notificato al Consiglio di sicurezza l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

7. Il paragrafo 1 non si applica:

  1. a) ad un trasferimento da parte della Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati se tale trasferimento ha lo scopo di fornire alle istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali;

  2. b) al rimborso, da parte della Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, di crediti risultanti da un contratto o da un accordo conclusi da entità pubbliche o private iraniane prima dell'adozione della presente decisione,

a condizione che il trasferimento o il rimborso siano stati autorizzati dallo Stato membro interessato.

9.

10.

11. Il paragrafo 7 fa salvi i paragrafi 3, 4, 4 bis, 5 e 6 e l'articolo 10, paragrafi 3 e 4.

12. Fatte salve le deroghe di cui al presente articolo, è vietato fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone ed entità di cui al paragrafo 1.

13. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II che sono titolari di diritti derivati dalla concessione originaria prima del 27 ottobre 2010, da parte di un governo sovrano diverso dall'Iran, di un accordo di produzione condivisa di gas, nella misura in cui tali atti e transazioni abbiano a oggetto la partecipazione di tali entità a detto accordo.

14. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 28 gennaio 2016, degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

Capo 6. Altre misure restrittive

Art. 21

Gli Stati membri adottano, secondo la loro legislazione nazionale, le misure necessarie per impedire che ai cittadini iraniani siano impartite, nei loro territori o da parte di loro cittadini, un'istruzione o una formazione specialistica su discipline che potrebbero contribuire alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran.

Capo 7. Disposizioni generali e finali

Art. 22

Non è concesso alcun diritto, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi delle UNSCR 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010) e 2231 (2015), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e ad essa connesse o le misure contemplate nella presente decisione, nei confronti delle persone o entità designate di cui agli allegati I, II, III o IV, ovvero di qualsiasi altra persona o entità in Iran, governo iraniano compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.

Art. 23

1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e III sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige l'elenco contenuto negli allegati II e IV e adotta le relative modifiche.