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Sez. T, Ordinanza n. 20766 del 19/06/2026 (Rv. 678802-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalto manodopera - Illecita somministrazione di manodopera - Accertamento - Sentenza emessa dal giudice del lavoro - Insufficienza - Verifica in concreto - Necessità. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678802-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Ai fini della qualificazione dell'operazione economica rilevante ai fini tributari, la distinzione tra appalto e illecita somministrazione di manodopera non può essere fondata sul solo richiamo alla sentenza del giudice del lavoro e alle deposizioni testimoniali ivi raccolte, ma deve essere accertata in concreto dal giudice tributario, mediante la verifica circa la sussistenza - o meno - dei requisiti strutturali dell'appalto, e segnatamente dell'effettivo esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e dell'assunzione del rischio d'impresa.

Cod. Civ. art. 1655, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)