Sez. U, Sentenza n. 31 del 24/11/1984 Cc. (dep. 18/01/1985) Rv. 167487 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI PERIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO DI COSTRUZIONE EDILIZIA ABUSIVA PER IMPEDIRE LA PERMANENZA O LA PROSECUZIONE DELL'ILLECITO - LEGITTIMITÀ - COORDINAMENTO CON I POTERI DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI PERIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO DI COSTRUZIONE EDILIZIA ABUSIVA PER IMPEDIRE LA PERMANENZA O LA PROSECUZIONE DELL'ILLECITO - LEGITTIMITÀ - COORDINAMENTO CON I POTERI DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ.*
Quando la costruzione edilizia abusiva costituisca reato, oltre che illecito amministrativo, il magistrato penale e la polizia giudiziaria possono fare ricorso, in base ai principi generali, al potere di cui all'art. 219 cod. proc. pen. e sequestrare, al fine di impedire la permanenza o la prosecuzione dell'illecito, manufatto e cose pertinenti, nei casi non preclusi dall'Esercizio del potere, attribuito dalla legge all'autorità amministrativa - infatti, la vigilanza sulle costruzioni edilizie e le relative attribuzioni del sindaco, previste dalla normativa urbanistica (ordine di sospensione, dei lavori, ordinanza di demolizione) non costituiscono una riserva di intervento a favore dell'autorità amministrativa e non escludono, quindi, il compito istituzionale della polizia giudiziaria e del magistrato penale, d'impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze - sussistono soltanto problemi di coordinamento tra il mantenimento del sequestro eseguito in Sede processuale e le definitive misure sanzionatorie della competente autorità amministrativa. Con l'ordine sindacale di sospensione dei lavori abusivi il sequestro penale preventivo può coesistere, rafforzando, anzi, l'ordine di sospensione. Perde, invece, giustificazione se l'autorità amministrativa competente attua la demolizione dell'opera abusiva o la confisca, ovvero la comminazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 legge n. 10 del 28 gennaio 1977.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 622 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)