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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 1991 per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (91/692/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che talune direttive comunitarie in materia di ambiente prevedono l'elaborazione da parte degli Stati membri di una relazione sull'attuazione di tali direttive; che tali relazioni sono oggetto di una relazione di sintesi elaborata dalla Commissione; che altre direttive in materia di ambiente non prevedono l'elaborazione di tali relazioni;

considerando che le disposizioni vigenti in materia di elaborazione delle relazioni presentano un carattere disparato sia per quanto attiene alla periodicità che al contenuto;

considerando che è opportuno introdurre un siffatto obbligo sia per gli Stati membri che per la Commissione in modo da permettere una valutazione dello Stato di applicazione di tali direttive nell'insieme del territorio della Comunità nonché per offrire all'opinione pubblica uno strumento di informazione su questa materia;

considerando che è pertanto necessario armonizzare le disposizioni vigenti in modo da renderle più complete e più coerenti su una base settoriale;

considerando che appare opportuno fissare la periodicità della redazione di tali relazioni e della loro trasmissione alla Commissione da parte degli Stati membri a tre anni con un intervallo di un anno per settore interessato; che le relazioni saranno elaborate sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione con l'ausilio di un comitato e trasmesso agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione; che la Commissione pubblicherà una relazione sintetica per settore entro nove mesi dalla comunicazione da parte degli Stati membri delle rispettive relazioni;

considerando che, per quanto riguarda in particolare l'attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, del 2 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione4, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, la relativa relazione dovrebbe essere pubblicata annualmente e sufficientemente in anticipo perché il pubblico possa essere informato sulla qualità delle acque di balneazione del periodo più prossimo;

considerando che le necessarie misure che gli Stati membri dovranno prendere non implicano l'adozione di atti legislativi o regolamentari quando l'elaborazione di relazioni sull'applicazione di direttive comunitarie non richiede attualmente l'adozione di siffatte disposizioni da parte degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La presente direttiva tende a razionalizzare ed a migliorare su base settoriale le disposizioni relative alla trasmissione d'informazioni ed alla pubblicazione di relazioni concernenti talune direttive comunitarie nel campo della protezione dell'ambiente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 155, primo trattino del trattato.

Art. 2

1.

Il testo delle disposizioni menzionate nell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (*). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

2. Il testo contenuto nel paragrafo 1 è inserito nelle direttive menzionate nell'allegato II secondo le indicazioni ivi riportate.

Art. 3

Il testo dell'articolo 13 della direttiva 76/160/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

Ogni anno e per la prima volta il 31 dicembre 1993, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE6. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro la fine dell'anno in questione.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro quattro mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.»

Art. 4

1.

Il testo delle disposizioni menzionate nell'allegato III è sostituito dal testo seguente:

«Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (*). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1994 al 1996 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

2. Il testo contenuto nel paragrafo 1 è inserito nelle direttive menzionate nell'allegato IV secondo le indicazioni ivi riportate.

3.

Il testo seguente è inserito nelle direttive menzionate all'allegato V secondo le indicazioni ivi riportate.

«La Commissione trasmette ogni anno agli Stati membri le informazioni da essa ricevute in applicazione del presente articolo.»

Art. 5

Il testo seguente delle disposizioni menzionate nell'allegato VI è sostituito dal testo seguente:

«Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (*). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

Art. 7

1.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni:

— degli articoli 2 e 3 entro il 1o gennaio 1993 al più tardi;

— dell'articolo 4 entro il 1o gennaio 1994 al più tardi;

— dell'articolo 5 entro il 1o gennaio 1995 al più tardi;

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Le disposizioni esistenti delle varie direttive modificate da nuove disposizioni restano in vigore fino alle date menzionate al paragrafo 1, primo comma.

3. Quando gli Stati membri adottano le misure di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1991. Per il ConsiglioIl PresidenteY. VAN ROOY