Sez. 1, Sentenza n. 48845 del 05/11/2003 Cc. (dep. 19/12/2003) Rv. 226774 - 01
SPORT | Provvedimento del questore adottato "ex" art. 6 legge n. 401del 1989 - Convalida del giudice - Ricorso per cassazione - Motivi - Asserita incompetenza territoriale del questore - Deducibilità - Esclusione - Fattispecie.
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Con il ricorso per Cassazione avverso la convalida del decreto adottato dal questore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd. non sono deducibili motivi attinenti alla pretesa incompetenza territoriale del questore, in quanto problemi di competenza per territorio possono porsi solo con riferimento a provvedimenti giurisdizionali, ma non ad atti emessi da autorità amministrative organizzate gerarchicamente e facenti capo alla polizia di Stato, mentre ogni ipotetica questione sull'individuazione dell'organo qualificato ad emettere il decreto costituisce un problema di legittimazione e non di competenza, da risolversi, se del caso, nelle opportune sedi amministrative. (Nella specie si era lamentato che il provvedimento di divieto di accesso a luoghi in cui si tengono manifestazioni sportive fosse stato assunto dal questore di Roma, pur essendosi svolti i fatti a Firenze).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)