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Sez. 2, Sentenza n. 13766 del 22/07/2004 (Rv. 574866 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO | Condizioni.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574866-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

L'illegittima estromissione di una parte che, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., impone la rimessione della causa dal giudice d'appello a quello di primo grado, si realizza solo quando quest'ultimo emetta una sentenza a contraddittorio non integro, per avere impedito ad una delle parti di parteciparvi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)