Sez. 1, Sentenza n. 2909 del 10/01/1978 Ud. (dep. 16/03/1978) Rv. 138309 - 01
ARMI - IN GENERE - ARMI IMPROPRIE - STRUMENTI CHIARAMENTE UTILIZZABILI PER L'OFFESA ALLA PERSONA - NERBO DI BUE - PUO ESSERE TALE.*
ARMI - IN GENERE - ARMI IMPROPRIE - STRUMENTI CHIARAMENTE UTILIZZABILI PER L'OFFESA ALLA PERSONA - NERBO DI BUE - PUO ESSERE TALE.*
Il nerbo di bue che viene solitamente adoperato come frusta, e oggetto capace di procurare lesioni alla persona e puo rientrare tra gli strumenti "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona" e di cui la legge vieta il porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, senza giustificato motivo. (nella specie i giudici di merito avevano ritenuto che il fatto non costituisce reato ritenendo che il nerbo di bue non fosse chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. La Cassazione ha annullato con rinvio ad altro giudice osservando che le circostanze nelle quali l'imputato fu sorpreso in possesso di detto oggetto, a portata di mano e prontamente utilizzabile, non fossero state chiarite come tali da far escludere la ipotizzabilita di uso per offesa alla persona). (sulle armi improprie previste dalla nuova normativa sulle armi, Cfr 136505, anno 1977; 133840, anno 1976 per fattispecie relative a mazza ferrata, cosiddetto manfrusto; coltello, catena e scudiscio).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 42 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)