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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1714 del 24/01/2018 (Rv. 646896 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Terreno edificabile pertinenziale ad un immobile - Plusvalenza - Tassazione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646896-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema di imposta sui redditi, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986, è soggetta a tassazione separata quale “reddito diverso” la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile, non assumendo rilievo la natura pertinenziale dello stesso che non ne esclude, di per sé, la potenzialità edificatoria. (La S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la tassazione in ragione della natura pertinenziale di un terreno edificabile rispetto ad un fabbricato, rilevando che i due beni risultavano accatastati separatamente e che nell'ambito della vendita, anche se conclusa con il medesimo atto, le parti avevano stabilito un prezzo specifico per il terreno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)