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Sez. 4, Sentenza n. 9193 del 19/09/2013 Ud. (dep. 25/02/2014) Rv. 259380 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - Illegittimità costituzionale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259380-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante dell'art. 73, comma quinto, d. P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti) - deve essere annullata con rinvio la sentenza che non abbia valutato il giudizio di bilanciamento tra la predetta attenuante e la recidiva alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)