Sez. L, Ordinanza n. 29310 del 13/11/2024 (Rv. 673019-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Mobbing - Responsabilità esclusiva di altro dipendente in posizione sovraordinata - Natura extracontrattuale - Sussistenza - Conseguenze. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di mobbing, se responsabile degli atti persecutori è esclusivamente un dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, è configurabile un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto l'autore dei comportamenti illeciti è soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro: ne consegue l'applicazione dello statuto dell'illecito aquiliano, in particolare con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova e al regime della prescrizione.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)