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Sez. 2, Sentenza n. 5385 del 12/06/1996 (Rv. 498043 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONI | Innovazioni non determinanti aggravamento - Diritto alla loro realizzazione senza limiti di tempo - Sussistenza - Maggiore utilità per il fondo - Riconducibilità potenziale al titolo costitutivo della servitù.
Stato
decisa il 1996-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498043-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONI

In tema di servitù, le innovazioni al fondo dominante che non superino il limite oltre il quale esse sono vietate a norma dell'art. 1067 cod. civ., in quanto rendono più gravosa la condizione del fondo servente rispetto a quanto era prevedibile al momento della loro costituzione, possono essere apportate senza alcun limite temporale rispetto all'epoca del sorgere della servitù, non ponendosi al riguardo alcuna questione di estinzione del relativo diritto per non uso, per impossibilità di uso o per venir meno dell'utilità, tenuto conto che la maggiore utilità tratta dalla servitù per effetto dell'innovazione deve considerarsi già potenzialmente compresa nel titolo costitutivo della stessa, e che risulta quindi applicabile l'art. 1075 cod.civ. a norma del quale la servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 1075

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)