Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti
Testo in vigore al
Art. 9 Residui
La quantità e la nocività dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento sono ridotte al minimo; i residui sono riciclati, se del caso, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria.
Il trasporto e lo stoccaggio intermedio dei residui secchi sotto forma di polveri, ad esempio polveri di caldaia e residui secchi prodotti dal trattamento dei gas di combustione, sono effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente, ad esempio utilizzando contenitori chiusi.
Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il riciclaggio dei residui degli impianti di incenerimento o di coincenerimento, sono effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante dei vari residui dell'incenerimento. L'analisi concerne l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.
Art. 10 Controllo e sorveglianza
1. Sono utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature ai fini della sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti al processo di incenerimento o di coincenerimento.
2. Le prescrizioni riguardanti le misurazioni sono specificate nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente o nelle condizioni ad essa annesse.
3. La corretta installazione e il funzionamento del dispositivo automatico di sorveglianza delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua sono sottoposti a controllo e a un test annuale di verifica. La taratura deve essere effettuata mediante misurazioni parallele in base ai metodi di riferimento almeno ogni tre anni.
4. La localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione è stabilita dall'autorità competente.
5. Le misurazioni periodiche delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua sono effettuate in conformità dell'allegato III, punti 1 e 2.
Art. 11 Prescrizioni per le misurazioni
1. Gli Stati membri assicurano, attraverso condizioni specificate nell'autorizzazione o fissando norme generali vincolanti, l'osservanza dei paragrafi da 2 a 12 e 17, per quanto concerne l'atmosfera, nonché dei paragrafi 9 e da 14 a 17, per quanto concerne l'acqua.
2. Negli impianti di incenerimento o di coincenerimento sono eseguite le seguenti misurazioni di inquinanti atmosferici, in conformità dell'allegato III:
a) misurazioni continue delle seguenti sostanze: NOx, purché siano stabiliti i valori limite di emissione, CO, polveri totali, TOC, HCl, HF, SO2;
b) misurazioni continue dei seguenti parametri di processo: temperatura vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente, concentrazione di ossigeno, pressione, temperatura e tenore di vapore acqueo dei gas di scarico;
c) almeno due misurazioni all'anno per i metalli pesanti, le diossine e i furani; per i primi dodici mesi di funzionamento è tuttavia effettuata una misurazione almeno ogni tre mesi. Gli Stati membri possono stabilire periodi di misurazione qualora abbiano fissato valori limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici o altri inquinanti.
3. Il tempo di permanenza, la temperatura minima e il tenore di ossigeno dei gas di scarico sono adeguatamente verificati almeno una volta quando l'impianto di incenerimento o di coincenerimento è messo in funzione e nelle condizioni di funzionamento più sfavorevoli ipotizzabili.
4. La misurazione continua dell'HF può essere omessa se vengono utilizzate fasi di trattamento per l'HCl che garantiscano che il valore limite di emissione relativo a tale sostanza non è superato. In questo caso le emissioni di HF sono sottoposte alle misurazioni periodiche di cui al paragrafo 2, lettera c).
5. La misurazione continua del tenore di vapore acqueo non è richiesta qualora i gas di scarico campionati siano essiccati prima dell'analisi delle emissioni.
6. Nell'autorizzazione l'autorità competente può consentire in un impianto di incenerimento o di coincenerimento le misurazioni periodiche previste al paragrafo 2, lettera c), per HCl, HF e SO2 anziché la misurazione continua se il gestore può dimostrare che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti.
7.
Nell’autorizzazione l’autorità competente può consentire la riduzione della frequenza delle misurazioni periodiche da due all’anno a una ogni due anni per i metalli pesanti e da due all’anno a una all’anno per le diossine e i furani, purché le emissioni derivanti dal coincenerimento o dall’incenerimento siano inferiori al 50 % dei valori limite di emissione determinati, rispettivamente, in base all’allegato II o all’allegato V e purché siano disponibili criteri relativi ai requisiti da soddisfare. La Commissione adotta misure che stabiliscono detti criteri, basate almeno sulle disposizioni di cui al secondo comma, lettere a) e d). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
Fino al 1o gennaio 2005 la riduzione della frequenza può essere autorizzata anche se non siano disponibili tali criteri, a condizione che:
a) i rifiuti da coincenerire o da incenerire consistano esclusivamente in determinate frazioni combustibili selezionate di rifiuti non pericolosi non adatti ad essere riciclati, dotati di determinate caratteristiche e ulteriormente specificati in base alla valutazione di cui alla lettera d);
b) per i rifiuti in questione siano disponibili criteri qualitativi nazionali comunicati alla Commissione;
c) il coincenerimento e l'incenerimento di tali rifiuti siano conformi ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE;
d) il gestore possa provare all'autorità competente che le emissioni sono in ogni caso notevolmente inferiori ai valori limite di emissione stabiliti nell'allegato II o nell'allegato V per le diossine, i furani e i metalli pesanti; tale valutazione si basa su informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione e sulle misurazioni delle emissioni dei summenzionati inquinanti;
e) nell'autorizzazione siano specificati i criteri qualitativi e il nuovo periodo di effettuazione delle misurazioni periodiche; e
f) tutte le decisioni in merito alla frequenza delle misurazioni di cui al presente paragrafo, integrate da informazioni sulla quantità e sulla qualità dei rifiuti in questione, siano comunicate annualmente alla Commissione.
8.
I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione sono normalizzati in base alle seguenti condizioni e per l'ossigeno secondo la formula di cui all'allegato VI:
a) temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, ossigeno 11 %, gas secco, nel gas di scarico degli impianti di incenerimento;
b) temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, ossigeno 3 %, gas secco, nel gas di scarico in caso di incenerimento unicamente di oli usati, secondo la definizione della direttiva 75/439/CEE;
c) se i rifiuti sono inceneriti o coinceneriti in un'atmosfera arricchita di ossigeno, i risultati delle misurazioni possono essere normalizzati a un tenore di ossigeno stabilito dall'autorità competente che rifletta le circostanze specifiche del singolo caso;
d) nel caso del coincenerimento i risultati delle misurazioni sono normalizzati a un tenore totale di ossigeno calcolato in conformità dell'allegato II.
Se le emissioni di inquinanti sono ridotte mediante trattamento dei gas di scarico in un impianto di incenerimento o di coincenerimento destinato al trattamento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base ai tenori di ossigeno di cui al primo comma è applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato per lo stesso periodo per l'inquinante in questione supera il pertinente tenore di ossigeno normalizzato.
9. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste dall'autorizzazione e dei valori limite di emissione stabiliti dalla presente direttiva secondo le procedure fissate dalla stessa autorità.
10. I valori limite di emissione per l'atmosfera si considerano rispettati se:
a)
nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti nell'allegato V, lettera a) o nell'allegato II,
il 97 % del valore medio giornaliero nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione stabilito nell'allegato V, lettera e), primo trattino;
b) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A dell'allegato V, lettera b), oppure, ove applicabile, il 97 % dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna B dell'allegato V, lettera b);
c) nessuno dei valori medi stabiliti per i metalli pesanti, le diossine e i furani durante il periodo di campionamento supera i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato V, lettere c) e d) o nell'allegato II;
d) sono rispettate le disposizioni dell'allegato V, lettera e), secondo trattino o dell'allegato II.
11.
I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del valore rilevato nell'intervallo di confidenza specificato al punto 3 dell'allegato III. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.
Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione continua. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione continua.
12. I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HCl e SO2, sono determinati come previsto all'articolo 10, paragrafi 2 e 4 e all'allegato III.
13. La Commissione, non appena siano disponibili nella Comunità tecniche di misurazione opportune, stabilisce la data a decorrere dalla quale le misurazioni continue relative ai valori limite di emissione nell’atmosfera per le diossine, i metalli pesanti e i furani devono essere effettuate in conformità dell’allegato III. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
14. Al punto di scarico delle acque reflue sono effettuate le seguenti misurazioni:
a) misurazioni continue dei parametri di cui all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b);
b) misurazioni giornaliere del totale dei solidi sospesi effettuate su campioni per sondaggio; in alternativa gli Stati membri possono predisporre misurazioni di un campione rappresentativo proporzionale al flusso su un periodo di 24 ore;
c) misurazioni almeno mensili di un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico, su un periodo di 24 ore, degli inquinanti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e ai punti da 2 a 10 dell'allegato IV;
d) misurazioni almeno semestrali delle diossine e dei furani; tuttavia nei primi dodici mesi di funzionamento è effettuata una misurazione almeno ogni tre mesi. Gli Stati membri possono stabilire periodi di misurazione per gli idrocarburi policiclici aromatici o altri inquinanti qualora ne abbiano fissato valori limite di emissione.
15. La sorveglianza della massa di inquinanti presenti nelle acque reflue trattate è effettuata conformemente alla normativa comunitaria ed è prevista nell'autorizzazione, che precisa anche la frequenza delle misurazioni.
16. I valori limite di emissione per l'acqua si considerano rispettati se:
a) per il totale dei solidi sospesi (inquinanti di cui al punto 1) il 95 % e il 100 % dei valori misurati non superano i rispettivi valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV;
b) per i metalli pesanti (inquinanti di cui ai punti da 2 a 10) non più di una misurazione all'anno supera i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV; ovvero, ove lo Stato membro effettui più di 20 campionamenti l'anno, se non oltre il 5 % di tali campioni supera i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV;
c) per le diossine e i furani (inquinante di cui al punto 11) le misurazioni semestrali non superano i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV.
17. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione nell'atmosfera o nell'acqua stabiliti dalla presente direttiva sono superati, si provvede a informarne senza indugio l'autorità competente.
Art. 12 Accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico
1. Fatte salve la direttiva 90/313/CEE24 del Consiglio e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, le domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono accessibili in uno o più luoghi aperti al pubblico, quali le sedi di istituzioni locali (…), per un periodo adeguato di tempo affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. La decisione, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è parimenti accessibile al pubblico.
2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l'ora e in deroga all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, la relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che il gestore deve fornire all'autorità competente è resa accessibile al pubblico. Tale relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dalla presente direttiva. L'autorità competente redige un elenco degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora, che dovrà essere reso accessibile al pubblico.
Art. 13 Condizioni anomale di funzionamento
1. L'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le concentrazioni presenti negli scarichi nell'atmosfera e nelle acque reflue depurate delle sostanze regolamentate possono superare i valori limite di emissione previsti.
2. In caso di guasto il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.
3. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), per nessun motivo l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti ininterrottamente per un tempo superiore a quattro ore in caso di superamento dei valori limite di emissione; inoltre, la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a 60 ore. La durata di 60 ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di lavaggio dei gas di combustione.
4. Il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera di un impianto di incenerimento non può superare in nessun caso i 150 mg/m3 espressi come media su 30 minuti; non possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di CO e TOC. Devono essere rispettate tutte le altre condizioni di cui all'articolo 6.
Art. 14 Clausola di revisione
Fatta salva la direttiva 96/61/CE, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, entro il 31 dicembre 2008, una relazione basata sull'esperienza relativa all'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i nuovi impianti, e sui progressi registrati dalle tecniche di controllo delle emissioni, nonché sull'esperienza acquisita nella gestione dei rifiuti. La relazione è altresì basata sull'evoluzione tecnologica, sull'esperienza relativa al funzionamento degli impianti e sui requisiti ambientali. La relazione comprende una sezione specifica sull'applicazione dell'allegato II.1.1 e in particolare la fattibilità economica e tecnica per i forni per cemento esistenti, di cui alla nota in calce dell'allegato II.1.1 per quanto riguarda il rispetto del valore limite delle emissioni di NOx dei nuovi forni per cemento fissato nel suddetto allegato. La relazione, se del caso, è accompagnata da proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva. Tuttavia la Commissione, se del caso, propone una modifica dell'allegato II.3 prima della suddetta relazione, qualora importanti quantità di rifiuti dovessero essere avviati a tipi di impianti di incenerimento diversi da quelli trattati all'allegato II.1 e II.2.
Art. 15 Relazioni
Le relazioni sull'applicazione della presente direttiva sono redatte conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio. La prima relazione riguarda almeno il primo periodo completo di tre anni a partire dal 28 dicembre 2002 e rispetta i periodi di cui all'articolo 17 della direttiva 94/67/CE ed all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE. A tal fine la Commissione elabora a tempo debito l'appropriato questionario.
Art. 16 Adeguamento al progresso tecnico o alle nuove conoscenze
La Commissione adotta misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva che adeguano gli articoli 10, 11 e 13 e gli allegati I e III al progresso tecnico o alle nuove conoscenze relative ai benefici per la salute derivanti da una riduzione delle emissioni secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
Art. 17 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Art. 18 Abrogazione
A partire dal 28 dicembre 2005:
a) l'articolo 8, paragrafo 1 e l'allegato della direttiva 75/439/CEE;
b) la direttiva 89/369/CEE;
c) la direttiva 89/429/CEE;
d) la direttiva 94/67/CE,
sono abrogati.
Art. 19 Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 28 dicembre 2002 e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.
Art. 20 Disposizioni transitorie
1. Fatte salve le specifiche disposizioni transitorie di cui agli allegati della presente direttiva, le disposizioni della stessa si applicano agli impianti esistenti a partire dal 28 dicembre 2005.
2. Per i nuovi impianti, vale a dire quelli che non rientrano nella definizione di "impianto di incenerimento o coincenerimento esistente" di cui all'articolo 3, paragrafo 6 o al paragrafo 3 del presente articolo, si applica la presente direttiva anziché le direttive di cui all'articolo 18, a partire dal 28 dicembre 2002.
3. Gli impianti fissi o mobili adibiti alla produzione di energia o di beni materiali funzionanti e dotati, ove richiesto, di autorizzazione conformemente alla normativa comunitaria in vigore e che iniziano a coincenerire rifiuti entro il 28 dicembre 2004 devono essere considerati impianti di coincenerimento esistenti.
Art. 21 Attuazione
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 22 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 23 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2000. Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine Per il Consiglio Il Presidente H. Védrine (4) Parere del Parlamento europeo del 14 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 249), posizione comune del Consiglio del 25 novembre 1999 (GU C 25 del 28.1.2000, pag. 17) e decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 16 novembre 2000 e decisione del Consiglio del 20 novembre 2000. GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1. (13) Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (14) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/15/CE (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29). (15) Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55). (16) Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (17) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1). (21) Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1999, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 99/32/CE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13). (22) Decisione 94/3/CE della Commissione, del 20 dicembre 1993, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (GU L 5 del 7.1.1994, pag. 15). (24) Direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56). Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.