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Sez. 3, Sentenza n. 1183 del 27/01/2012 (Rv. 621206 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE | Liquidazione di compenso - Vincolo di solidarietà tra più convenuti - Statuizione generica di pagamento a carico di "parte convenuta" - Correzione o integrazione del giudice dell'opposizione a precetto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621206-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE

La liquidazione del compenso in favore del consulente d'ufficio, disposta genericamente da parte del giudice di merito a carico di 'parte convenutà, implica l'obbligo del relativo pagamento a carico di tutti i convenuti, se più di uno, senza che al giudice dell'opposizione al precetto sia consentito, con un'inammissibile riapplicazione della normativa già apprezzata dal giudice cui risale la formazione del titolo esecutivo, procedere ad integrazione e sostanziale correzione di quest'ultimo, sul presupposto che la relativa condanna non sia stata pronunciata in modo conforme alla disciplina sulla liquidazione delle spese. (Nella specie, il giudice dell'opposizione a precetto aveva posto le spese di liquidazione della ctu solo a carico di alcuni dei convenuti).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)