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Sez. 2, Sentenza n. 51753 del 03/12/2013 Cc. (dep. 23/12/2013) Rv. 257359 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE | Restituzione del bene - Provvedimento a seguito di revoca o di perdita di efficacia del sequestro - Differenze - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257359-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE

La restituzione che consegue alla revoca del sequestro, postulando il venir meno dei presupposti della misura, va disposta in favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato, e si distingue da quella - conseguente alla perdita di efficacia del sequestro a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere - che va disposta in favore dell'avente diritto (individuabile anche in una persona diversa da quello al quale il bene era stato sequestrato), sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà, nel quale caso deve applicarsi in via analogica il disposto dell'art. 324, comma ottavo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)