Sez. 2, Sentenza n. 51753 del 03/12/2013 Cc. (dep. 23/12/2013) Rv. 257359 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE | Restituzione del bene - Provvedimento a seguito di revoca o di perdita di efficacia del sequestro - Differenze - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE
La restituzione che consegue alla revoca del sequestro, postulando il venir meno dei presupposti della misura, va disposta in favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato, e si distingue da quella - conseguente alla perdita di efficacia del sequestro a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere - che va disposta in favore dell'avente diritto (individuabile anche in una persona diversa da quello al quale il bene era stato sequestrato), sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà , nel quale caso deve applicarsi in via analogica il disposto dell'art. 324, comma ottavo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)