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Sez. U - , Ordinanza n. 362 del 10/01/2023 (Rv. 666547 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Emittente televisiva - Diritti derivanti dal provvedimento concessorio - Violazione dei principi di correttezza e buona fede nella fase esecutiva - Controversia relativa - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666547-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale un'emittente televisiva faccia valere la violazione, da parte della P.A., dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto derivante dalla concessione di una frequenza televisiva. (Principio affermato in relazione alla domanda risarcitoria proposta dalla titolare del diritto d'uso di una concessione televisiva nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico che aveva erroneamente concesso la medesima frequenza ad altra emittente, le cui trasmissioni interferivano con quelle della ricorrente, impedendo agli utenti la visione dei relativi programmi).

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. M CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)