Sez. L, Sentenza n. 2444 del 04/03/2000 (Rv. 534564 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Necessità del conferimento della procura in data successiva alla sentenza impugnata - Procura, conferita con atto separato, anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato - Nullità - Conseguente inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
La procura per il ricorso per cassazione - che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione - è valida solo se rilasciata in data successiva alla (già emessa) sentenza impugnata, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita con atto separato, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato, restando altresì esclusa ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione. (Fattispecie relativa ad una procura generale rilasciata in data di gran lunga antecedente all'emanazione della sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)