Sez. 2, Sentenza n. 112 del 13/01/1975 (Rv. 373284 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - REQUISITI - TERMINE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - REQUISITI - TERMINE.*
L'art 1495 cod civ in tema di garanzia per vizi della cosa venduta non richiede una denunzia specifica ed analitica, essendo sufficiente, da parte del compratore, una denunzia sintetica che vale a conservare al medesimo l'Azione anche per i difetti accertati nella loro reale estensione solo successivamente, purche collegati con il contenuto della denunzia gia effettuata; e tuttavia necessario che quest'ultima sia stata fatta nel termine di otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. (V 1657/72, mass n 358515).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)