Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 14/02/1996 Ud. (dep. 13/03/1996) Rv. 204570 - 01
Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - Danneggiamento | Destinazione del bene ad un uso non compatibile - Destinazione provvisoria e parziale del bene - Reato previsto dagli artt. 11 e 59 legge 1 giugno 1939 n. 1089 - Sussistenza - Fattispecie in tema di parziale destinazione del portico dell'Abbazia di Aquileia a chiosco per la vendita di souvenir.
Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - Danneggiamento
Anche la realizzazione di una struttura provvisoria purché idonea ad incidere sulla integrità ed unitarietà dell'uso del bene immobile ad interesse storico-artistico, nel senso della diminuzione del godimento estetico complessivo può integrare la violazione prevista dall'art. 59 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 per destinazione del bene ad un uso non compatibile con la sua caratteristica storica e artistica o con la sua conservazione e integrità poiché il danno implicito nel reato di cui all'art. 59, comma primo della legge 1089/39 può consistere anche in una diminuzione del godimento estetico realizzato con opere incompatibili rispetto alla struttura esistente. (Fattispecie in tema di destinazione provvisoria a chiosco per la vendita di souvenir di una parte del portico della Basilica di Aquileia).
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 11 com. 2 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)