Sez. 3, Sentenza n. 2988 del 28/03/1994 (Rv. 485945 - 01)
Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) | Fatto illecito determinante, un evento mortale - Diritto al risarcimento del danno morale e di quello patrimoniale - Presupposto - Spettanza al convivente more uxorio del defunto - Ammissibilità - Condizioni - Dichiarazioni degli interessati rese al fine della formazione di un atto di notorietà e indicazioni dei medesimi fornite alla pubblica amministrazione per fini anagrafici - Idoneità - Esclusione.
Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali)
Il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato - anche al convivente "more uxorio" del defunto stesso, quando risulti concretamente dimostrata siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale, al qual fine non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati a fine di formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla pubblica Amministrazione per fini anagrafici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)