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Sez. U, Sentenza n. 2360 del 09/02/2015 (Rv. 634458 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Marittimi italiani imbarcati su navi straniere - Rispetto assoluto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale - Obbligatorietà - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2015-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634458-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI

Relativamente ai marittimi imbarcati su navi straniere, non esiste nel nostro ordinamento un principio di ordine pubblico, non derogabile dalla legge o da atti di uno Stato straniero, che imponga il rispetto assoluto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, purché, in base ad una valutazione globale del trattamento riconosciuto al lavoratore, venga assicurata allo stesso una retribuzione sufficiente e proporzionata, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Tratt. Internaz. 19/06/1980, Legge 18/12/1984 num. 975, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Cod. Navig. art. 9, Decreto Legge 04/04/1977 num. 135 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)