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Regolamento (CE) n. 1290/2005del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune

Testo in vigore al

Art. 35 Definizione di verbale amministrativo o giudiziario

Ai fini del presente capo, il primo verbale amministrativo o giudiziario è la prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

Capo 3. Sorveglianza da parte della Commissione

Art. 36 Accesso alle informazioni

1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAGA e del FEASR e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento comunitario, compresi i controlli in loco.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune, allorché questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.

3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate, a norma degli articoli 32 e 33, e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in seguito a tali irregolarità.

Art. 37 Controlli in loco

1.

Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e delle disposizioni dell'articolo 248 del trattato nonché qualsiasi controllo eseguito in base all'articolo 279 del trattato, la Commissione può organizzare controlli in loco allo scopo di verificare, in particolare:

  1. a) la conformità delle prassi amministrative alle norme comunitarie;

  2. b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;

  3. c) le modalità secondo le quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

Le persone incaricate dalla Commissione dell'esecuzione dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

I poteri di controllo di cui sopra non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente individuati dalla normativa nazionale. Le persone incaricate dalla Commissione non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi della normativa interna dello Stato membro. Hanno tuttavia accesso alle informazioni in tal modo ottenute.

2.

La Commissione avvisa in tempo utile, prima del controllo, lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio avrà luogo il controllo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, alle quali possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa incaricate.

Per migliorare le verifiche, la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, associare le amministrazioni di detti Stati membri a determinati controlli o a determinate indagini.

Titolo V. Disposizioni transitorie e finali

Art. 38 Spese del FEAOG, sezione garanzia, escluse le spese per lo sviluppo rurale

1. Il FEAOG, sezione garanzia, finanzia le spese sostenute dagli Stati membri a norma dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 fino al 15 ottobre 2006.

2. Alle spese sostenute dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2006 si applicano le norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 39 Spese del FEAOG, sezione garanzia, per lo sviluppo rurale

1. Per gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione anteriore al 1o maggio 2004, ai programmi di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1258/1999, si applicano le seguenti norme:

  1. a) i pagamenti ai beneficiari cessano al più tardi il 15 ottobre 2006 e la Commissione rimborsa agli Stati membri le relative spese al più tardi nell'ambito della dichiarazione corrispondente alle spese del mese di ottobre 2006. Tuttavia la Commissione, in casi giustificati e secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, può autorizzare pagamenti fino al 31 dicembre 2006, fatto salvo il rimborso al FEAGA di importi identici agli anticipi erogati agli Stati membri per il periodo di attuazione di tali programmi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999;

  2. b) gli anticipi erogati agli Stati membri per il periodo di attuazione dei programmi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999, sono detratti dagli Stati membri dalle spese finanziate dal FEAGA al più tardi con la dichiarazione delle spese di dicembre 2006;

  3. c) su richiesta degli Stati membri, le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006, ad eccezione delle spese autorizzate a norma della seconda frase della lettera a) del presente articolo, sono imputate al bilancio del FEASR per la programmazione dello sviluppo rurale del periodo 2007-2013;

  4. d) le risorse finanziarie disponibili in uno Stato membro alla data del 1o gennaio 2007 in seguito a riduzioni o soppressioni di importi di pagamenti dallo stesso effettuati su base volontaria o a seguito di sanzioni a norma degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999, sono utilizzate da tale Stato membro per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

  5. e) qualora gli Stati membri non utilizzino le risorse finanziarie di cui alla lettera d) entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, gli importi corrispondenti sono riversati nel bilancio del FEAGA.

2. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004, gli importi impegnati per il finanziamento delle azioni di sviluppo rurale, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, decise dalla Commissione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 e per le quali non siano stati comunicati alla Commissione i necessari documenti per la chiusura degli interventi entro lo scadere del termine per la trasmissione della relazione finale, sono oggetto di disimpegno automatico da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2010 e comportano per gli Stati membri la restituzione degli importi indebitamente riscossi.

3. Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpiego automatico di cui ai paragrafi 1 e 2 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo in virtù del diritto nazionale.

Art. 40 Spese del FEAOG, sezione orientamento

1. In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, all’articolo 32, paragrafo 4, e all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali21, gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FEAOG, sezione Orientamento, approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stati trasmessi alla Commissione la dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento entro quindici mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro sei mesi da tale termine e danno luogo alla restituzione degli importi indebitamente versati.

2. Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo in virtù del diritto nazionale.

Art. 41 Comitato dei Fondi

1. La Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli (di seguito «comitato»).

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 42 Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2. La Commissione adotta, in applicazione del presente regolamento, Tali modalità includono in particolare:

  1. 1) le condizioni applicabili al riconoscimento degli organismi pagatori e al riconoscimento specifico degli organismi di coordinamento, alle rispettive funzioni, alle informazioni richieste e alle modalità della messa a disposizione o della trasmissione delle stesse alla Commissione;

  2. 2) le condizioni di eventuale delega dei compiti degli organismi pagatori;

  3. 3) le norme di certificazione ammissibili, la natura, la portata e la periodicità delle certificazioni;

  4. 4) le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico, della verifica di conformità e di liquidazione dei conti;

  5. 5) le modalità di presa in considerazione e di assegnazione delle entrate provenienti dagli Stati membri;

  6. 6) le disposizioni generali applicabili ai controlli in loco;

  7. 7) la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità di trasmissione alla Commissione o di messa a sua disposizione:

    delle dichiarazioni di spesa e degli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento,

    della dichiarazione di affidabilità e dei conti annuali degli organismi pagatori,

    delle relazioni di certificazione dei conti,

    dei dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione,

    delle modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate nell'ambito del FEAGA e del FEASR,

    delle notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità,

    delle informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 9;

  8. 8) le disposizioni relative alla conservazione dei documenti e delle informazioni;

  9. 8 bis) le modalità applicabili al finanziamento e alla contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico e ad altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;

  10. 8 ter) le modalità relative alla pubblicazione delle informazioni sui beneficiari di cui all’articolo 44 bis, compresi gli aspetti pratici relativi alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, secondo i principi stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di protezione dei dati. In particolare tali modalità stabiliscono che i beneficiari dei fondi siano informati che i dati in questione possono essere resi pubblici e trattati da organismi di revisione contabile e indagini ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità e quando tali informazioni debbano essere fornite;

  11. 8 quater) le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell’articolo 149, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, allo scopo di finanziare le spese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento;

  12. 9) le misure di transizione necessarie per l'attuazione del presente regolamento.

Art. 43 Relazione finanziaria annuale

Anteriormente al 1o settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Art. 44 Riservatezza

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle azioni di controllo e di liquidazione dei conti realizzate in applicazione del presente regolamento.

A tali informazioni si applicano i principi di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità17.

Art. 44 bis Pubblicazione dei beneficiari

In applicazione dell’articolo 53 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

La pubblicazione contiene almeno le seguenti informazioni:

  1. a) per il FEAGA, l’importo suddiviso tra pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e altre spese;

  2. b) per il FEASR, l’importo totale del finanziamento pubblico per beneficiario.

Art. 45 Utilizzazione dell'euro

1. Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano programmi di sviluppo rurale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestate o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.

2. Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1o ottobre dell'anno per il quale è stato concesso l'aiuto.

3. In caso di applicazione del paragrafo 2, i rimborsi agli Stati membri degli importi versati ai beneficiari sono effettuati dalla Commissione in base alle dichiarazioni di spesa fatte dagli Stati membri. Per la determinazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri applicano lo stesso tasso di conversione applicato al momento del versamento al beneficiario.

Art. 46 Modifica del regolamento (CEE) n. 595/91

Il regolamento (CEE) n. 595/91 è modificato come segue:

  1. 1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso;

  2. 2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è soppresso.

Art. 48 Misure transitorie

Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione adotta le misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in casi urgenti, problemi pratici e specifici, in particolare problemi connessi alla transizione tra le normative previste dai regolamenti n. 25, (CE) n. 723/97 e (CE) n. 1258/1999 e il presente regolamento. Tali misure possono derogare a determinate disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.

Art. 49 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 18, paragrafi 4 e 5, che si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore, fatte salve le disposizioni dell'articolo 47.

Tuttavia, le seguenti disposizioni sono applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2006:

gli articoli 30 e 31, per le spese sostenute a partire dal 16 ottobre 2006,

l'articolo 32, per i casi comunicati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91 e per i quali non si è ancora conseguito il recupero totale alla data del 16 ottobre 2006,

gli articoli 38, 39, 41, 44 e 45, per le spese dichiarate nel 2006 con riferimento all'esercizio di bilancio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2005. Per il Consiglio Il presidente F. Boden