diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 632 del 27/01/1984 (Rv. 432901 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ, PER IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DA PARTE DEL FIGLIO - ENUNCIAZIONE DI DETTO EVENTO IN COMPARSA CONCLUSIONALE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DISPORRE LA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MANCATA INTERRUZIONE - SENTENZA PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTANTE - NULLITÀ - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE, EX ART. 354 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432901-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ, PER IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DA PARTE DEL FIGLIO - ENUNCIAZIONE DI DETTO EVENTO IN COMPARSA CONCLUSIONALE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DISPORRE LA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MANCATA INTERRUZIONE - SENTENZA PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTANTE - NULLITÀ - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE, EX ART. 354 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*

La cessazione della rappresentanza legale del genitore esercente la potestà, per il compimento della maggiore età da parte del figlio, produce l'interruzione del processo anche quando il procuratore di detto genitore anziché dichiarare in udienza o notificare detto evento (come previsto dall'art. 300 cod. proc. civ.), lo dichiari, al fine di provocare l'effetto interruttivo, in comparsa conclusionale, trattandosi di atto idoneo a portare a conoscenza del giudice e della controparte il contenuto di detta dichiarazione, prima della chiusura della discussione. In tal caso, qualora il giudice non dichiari l'interruzione del processo ed il rappresentato (divenuto maggiorenne) non si costituisca spontaneamente, la sentenza pronunciata nei confronti del rappresentante, ormai privo della qualità di parte in senso processuale, è affetta da nullità per violazione del contraddittorio, comportante, se fatta valere con l'appello, la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)