Sez. 5, Ordinanza n. 323 del 15/05/1975 Cc. (dep. 07/07/1975) Rv. 130439 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - ERRORE MATERIALE - NOZIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - ERRORE MATERIALE - NOZIONE.*
La situazione processuale cui da vita il procedimento per la correzione di omissioni o di correzioni di errori incorsi nei provvedimenti del giudice, e caratterizzata positivamente dall'esistenza di un errore o di un'omissione e negativamente dalla circostanza che la correzione non importi una modificazione essenziale dell'atto. Per 'errorè deve intendersi una difformita puramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua formulazione esterna; mentre l'omissione e quella riparabile con una operazione sostanzialmente meccanica in quanto limitata all'aggiunta di elementi che dovevano necessariamente far parte del provvedimento. (V 123224, 125194, anno 1973).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 385, Cod. Proc. Pen. art. 476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)