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Sez. 1 - , Ordinanza n. 20861 del 21/07/2021 (Rv. 662180 - 01)

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Diritto all’oblio - Domanda giudiziale di deindicizzazione - Indicazione dei risultati della ricerca che si intendono rimuovere - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662180-01

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In tema di diritto all'oblio, la domanda giudiziale di deindicizzazione di alcune pagine web deve contenere la precisa individuazione dei risultati della ricerca da rimuovere, sia per ragioni processuali, poiché l'atto introduttivo del giudizio esige, a pena di nullità, l'indicazione del "petitum" mediato, sia per ragioni sostanziali, poiché l'obbligo di intervento del "provider" presuppone la conoscenza da parte di quest'ultimo dell'esistenza di contenuti suscettibili di rimozione. Inoltre, è l'individuazione di detti risultati che consente al giudice di effettuare, nella singola fattispecie, il fondamentale bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personale e interesse pubblico all'informazione, in base ad elementi di fatto acquisiti al processo e sottoposti al contradittorio delle parti.

Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152, Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 70 art. 17, Direttive del Consiglio CEE 08/06/2000 num. 31 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)