Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse ((, nonche' disposizioni in materia di lavoro e occupazione))
Testo in vigore al
Art. 12 Accelerazione delle agevolazioni alle attivita' produttive
1. Per le iniziative inserite nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il cui stato di avanzamento della spesa sia non inferiore al 75 per cento del suo costo complessivo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito dell'emanazione dei relativi provvedimenti di concessione, dispone che il versamento di una quota del contributo in conto capitale o del contributo in conto canoni venga erogato secondo le modalita' che seguono:
a) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate in detto elenco con uno stato di avanzamento pari al 100 per cento la quota e' pari al 90 per cento del contributo concesso;
b) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate nell'elenco con uno stato di avanzamento inferiore al 100 per cento la quota e' pari al 70 per cento dello stato di avanzamento medesimo;
c) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto canoni e per quelle che beneficiano di contributi all'acquisto di servizi reali la quota e' pari al 100 per cento dello stato di avanzamento della spesa.
2. Il versamento di cui al comma 1 e' effettuato, nei limiti delle risorse disponibili in relazione alla normativa applicata e sulla base dell'ordine dell'elenco, in favore degli istituti creditizi e delle societa' di leasing convenzionati per l'istruttoria che provvedono, con valuta alla data di incasso di detto versamento e fatte salve le disposizioni previste per le operazioni di locazione finanziaria, all'accreditamento alle imprese beneficiarie. Salvo il rispetto della normativa antimafia, ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, l'accreditamento e' disposto dagli enti istruttori, previa acquisizione della certificazione relativa alla vigenza dell'impresa e all'inesistenza di procedure concorsuali, nonche' di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa dal legale rappresentante della impresa beneficiaria, attestante la sussistenza dei requisiti per l'erogazione delle quote di contributo di cui al comma 1, nonche' di eventuali cessioni di credito o di procure all'incasso, notificate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme di legge, relative ai contributi concessi. Qualora siano state rilasciate le predette cessioni o procure, le imprese interessate provvederanno a fornire tempestivamente agli istituti di credito competenti per l'accreditamento del contributo gli atti relativi alle cessioni o alle procure medesime; in tal caso gli istituti provvederanno ad accreditare i contributi in favore dei soggetti nei confronti dei quali operano dette cessioni e procure. La documentazione di cui al presente comma deve essere presentata dalle imprese beneficiarie agli enti istruttori entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta degli enti medesimi.
3. Le imprese che hanno beneficiato delle erogazioni effettuate con le modalita' di cui al presente articolo devono presentare agli enti istruttori, entro il termine perentorio di novanta giorni dal versamento delle somme disposto in favore delle imprese medesime, ai sensi del comma 2, la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'erogazione delle quote di contributo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. Decorso inutilmente tale termine, su comunicazione dell'ente istruttore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi calcolati secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 3 maggio 1989, n. 233.
4. Gli istituti di credito e le societa' di leasing inviano semestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo delle somme agli stessi versate. Qualora, sulla base della documentazione di cui al comma 2 o per la mancata produzione della stessa, si siano verificate, nel predetto periodo, cause ostative all'erogazione dei contributi in favore delle imprese beneficiarie, gli enti istruttori, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti e macchinari, provvedono al versamento dell'importo relativo, maggiorato degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento del versamento delle somme agli enti istruttori, all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo stesso e' riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della successiva riassegnazione alla sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
Art. 13 Interventi nel settore della zootecnia
1. Le somme di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica alla legge 9 aprile 1990, n. 87, ed all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, comunque non utilizzate o che si rendano disponibili a seguito di revoca, sono destinate alla capitalizzazione della societa' per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 9 aprile 1990, n. 87, nonche' al funzionamento del gruppo di esperti di cui al comma 2 nella misura massima dell'uno per cento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.
2. La verifica in ordine alla realizzazione dei progetti approvati ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, e la valutazione delle varianti ai progetti medesimi, apportate o da apportare nel rispetto degli obiettivi fissati dai programmi originari, per esigenze tecniche, finanziarie e di mercato, anche con riferimento ai soggetti partecipanti al raggruppamento di filiera, e' effettuata dal gruppo di esperti gia' istituito dalla citata legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni. Il gruppo, nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi della citata legge n. 87 del 1990, e' composto da un dirigente del Ministero stesso, da un rappresentante delle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dal presidente della societa' per azioni di cui all'articolo 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, nonche' da tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali. Le varianti non possono comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione.
Art. 14 Accelerazione delle attivita' istruttorie e degli accertamenti tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle leggi 1 marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e delle procedure di spesa
1. Per le erogazioni delle agevolazioni per le iniziative a valere sulla legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulla legge 1 marzo 1986, n. 64, inserite con riferimento a tale ultima legge in accordi e contratti di programma, per le quali siano stati gia' adottati provvedimenti di concessione o sottoscritte le relative convenzioni dalla cessata Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o dagli altri organi amministrativi competenti continuano ad applicarsi, salve intervenute successive variazioni; i provvedimenti stessi e le istruttorie e gli accertamenti gia' definiti dai predetti organi. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica continua ad avvalersi di esperti esterni per gli accertamenti tecnici, economici e amministrativi in corso d'opera e finali in relazione all'attuazione di progetti inseriti in contratti ed accordi di programma stipulati ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o piu' dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma.
2. Per le attivita' istruttorie e connesse alle attribuzioni di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche' per quelle residuali di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' avvalersi, con apposite convenzioni, della esperienza tecnica del personale di societa' o enti specializzati. La spesa e' posta a carico del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996.
3. Il pagamento delle spese disposte dal commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per l'acquisto, la locazione e la manutenzione di strumentazioni informatiche necessarie al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attivazione delle procedure connesse alla concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive e' imputato al capitolo 5879 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 15 Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104
1. Per le opere di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, sulla base dei programmi approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con i poteri e le procedure ivi previste. Il commissario ad acta riferisce trimestralmente al CIPE sul suo operato.
2. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri per i compensi del commissario ad acta e per non piu' di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto , da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.".
Art. 16 Disposizioni in materia di accelerazione delle attivita' formative e di ricerca
1. Per la definizione, anche in via transattiva, dei rapporti pendenti insorti tra il FORMEZ ed i soggetti realizzatori dei progetti trasferiti al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e dei progetti svolti e da svolgere, purche' rientrino nel quadro della delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario n. 19 della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987, e della delibera CIPE del 3 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 94 della Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1988, e siano nei limiti delle risorse assegnate, si provvede, sino ad esaurimento delle relative attivita' formative e di ricerca, tramite commissario ad acta nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che opera utilizzando le strutture del Ministero. I compensi del commissario ad acta, da definire con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico delle quote del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, assegnate al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Il commissario ad acta puo' effettuare anticipazioni sui pagamenti dovuti in applicazione del comma 1, a fronte di fidejussioni per corrispondente importo, ove su dichiarazione giurata di parte risulti l'effettivo espletamento delle prestazioni formative o di servizio che giustifichino la richiesta finanziaria.
3. I crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono assistiti da privilegio generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
4. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo le parole: "i cui oneri" sono inserite le seguenti: ", da definire con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro,".
5. Le somme derivanti da revoche e recuperi in relazione agli interventi di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.
Art. 17 Disposizioni in materia di lavori pubblici
1. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede all'attuazione degli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale relativi alle materie di propria competenza, utilizzando, secondo le deliberazioni del CIPE, le risorse finanziarie a tal fine rivenienti dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, in particolare, il Ministero dei lavori pubblici provvede:
a) in via prioritaria, al completamento delle opere gia' avviate dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
b) alla realizzazione delle grandi infrastrutture di interesse nazionale o interregionale nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, sulla base dei programmi approvati dal CIPE.
3. ll termine per le attivita' del commissario di cui all'articolo 9-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e' prorogato al 15 ottobre 1995.
4. I commi 2 e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono sostituiti dai seguenti:
" 2. La definizione transattiva delle controversie in atto relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, puo' avere luogo, a domanda del creditore, da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995, nel limite del 35 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione ed interessi.
Qualora sulla controversia sia intervenuta una pronuncia di una commissione di bonario componimento o un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva e' elevato al 70 per cento di quanto riconosciuto, dovuto al netto di rivalutazione e interessi.
Sull'importo riconosciuto con la transazione si applica, se e' dovuta la rivalutazione monetaria in base alla normativa vigente, un coefficiente di rivalutazione forfettario del 10 per cento annuo semplice, comprensivo anche di ogni interesse.
2-bis. L'esame e la definizione delle domande avviene entro novanta giorni dalla data di ricezione di ciascuna istanza, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Avvenuta la definizione bonaria, l'amministrazione provvede al pagamento dei relativi importi entro i successivi trenta giorni.
3. Sono temporaneamente sospesi, fino al 31 dicembre 1995, tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento. L'avvenuta transazione, il cui importo comprende anche le spese di giudizio e gli onorari di difesa, estingue definitivamente i giudizi pendenti.".
5. Le controversie, per le quali gli appaltatori abbiano formulato istanza di definizione bonaria entro il 15 settembre 1993, confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, e che non siano concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite secondo la procedura ed i criteri di cui al comma 4.
Art. 18 Interpretazione della disposizione dell'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96
1. La disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve intendersi nel senso che la stessa non si applica alla materia tributaria.
2. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e' sostituito dal seguente:
" 1. L'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che, oltre a presentare requisiti fissati dalle decisioni della Commissione delle Comunita' europee del 9 dicembre 1992 e del 1 marzo 1995 per l'applicazione residuale della legge 1 marzo 1986, n. 64, siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, ancorche' alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria entro la suddetta data.
L'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' applicabile agli utili dichiarati entro il 31 dicembre 1993.".
Art. 19 Disposizioni per il personale delle cooperative
1. I lavoratori, nella misura massima di n. 204 unita', che siano soci delle cooperative gia' convenzionate con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno dei cui contratti e' titolare il Provveditorato generale dello Stato, in servizio alla data del 9 marzo 1995 presso le amministrazioni subentrate agli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e che hanno gia' presentato domanda entro la data del 25 maggio 1995, sono inquadrati dalla data di assunzione, anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti, previa rideterminazione dell'organico a seguito di verifica dei carichi di lavoro, presso le medesime amministrazioni nella terza, quarta e quinta qualifica funzionale, previa valutazione del servizio e colloquio.
Art. 20 Disposizioni per il personale di ruolo
1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e' sostituito dal seguente: "Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, nella prima attuazione della presente norma, all'attribuzione dei posti disponibili, relativamente alle qualifiche funzionali, negli organici come sopra rideterminati, al personale gia' di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore".
Capo II. Interventi nelle aree colpite da eventi sismici e completamento opere a napoli ed in sicilia
Art. 21 Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981
1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprieta' il lotto di terreno a esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilita' relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione.9
2. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede al perfezionamento del trasferimento in proprieta' dei lotti alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della produzione o della occupazione.
3. Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o la regione nel cui territorio i beni stessi si trovino ove ne sia gia' intervenuta la consegna di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose, dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino assoggettati a procedura concorsuale. L'amministrazione procedente redige indi uno stato di consistenza degli immobili e l'inventario dei beni mobili in essi rinvenuti, con adozione delle piu' opportune cautele a salvaguardia dei diritti di terzi su questi ultimi e con assegnazione di un congruo termine per il loro asporto da parte di chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di non pronta reperibilita' dei soggetti interessati, la stessa amministrazione puo' affidare ad un custode i beni che non le appartengano, stabilendo le modalita' della custodia. Le spese del procedimento, ove promosso dallo Stato, fanno carico alle disponibilita' di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.
3-bis. Per le esigenze connnesse al recupero degli stabilimenti realizzati con i finanziamenti di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a rivedere i provvedimenti di revoca dei contributi concessi nei casi in cui i concessionari dimostrino di aver realizzato almeno il 90 per cento dello stato di avanzamento e di essere grado di garantire livelli di produzione e di occupazione pari ad almeno il 70 per cento di quelli previsti dal disciplinare.
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 341.
Art. 21-bis Trasferimento di alloggi
1. Gli alloggi prefabbricati costruiti dalla Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono ceduti in proprieta', a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorche' provvisoria. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facolta' del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti.
2. All'assegnatario e' equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.
3. Le domande per ottenere la cessione in proprieta' degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dall'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda stessa l'atto di cessione in proprieta' dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto.
5. Gli alloggi ceduti in proprieta' agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullita' dell'atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di accatastamento.
6. Il divieto di cui al comma 5 non si applica qualora il contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per quanti vi risiedevano fino al 23 novembre 1980.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni.
Art. 21-ter Disposizioni per accelerare la ricostruzione
1. All'articolo 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "dalla presentazione" sono inserite le seguenti: "di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori nonche'" e sono soppresse le parole: "e della documentazione amministrativo-contabile di cui al successivo comma 3";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'accertamento di regolarita' della documentazione amministrativa e' effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire e' necessario allegare il certificato di collaudo tecnico- amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non puo' essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13.
Art. 22 Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219
1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni contermini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari, di seguito denominato IACP, della provincia di Napoli. Il comune di Napoli e l'IACP della provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il comune di Napoli, e l'IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.
3. Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento. I collaudi definitivi potranno riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto concessorio unitario puo' essere scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari che cureranno i successivi adempimenti.
4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le somme non ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate dagli stessi come individuate negli allegati a), b) e c) del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, nonche' quelle indicate al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale, sono trasferite al comune di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli ed agli altri enti e amministrazioni, secondo le rispettive competenze.
5. I beni mobili gia' in dotazione alle strutture commissariali, come inventariati dalle stesse, sono trasferiti al comune di Napoli per il ramo citta' di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli per il ramo di competenza.
5-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base dei decreti-legge 13 marzo 1987, n. 79, 28 aprile 1987, n. 155, 27 giugno 1987, n. 243, 28 agosto 1987, n. 354, 9 ottobre 1987, n. 415, 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n. 115, 28 giugno 1988, n. 237, e 22 ottobre 1988, n. 450, e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989. Sono altresi' validi gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti a seguito delle procedure straordinarie adottate dai funzionari incaricati del CIPE sulla base dei medesimi decreti-legge.
6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine e' da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni.12
7. Entro il 31 dicembre 1995 il comune di Napoli e' autorizzato ad assumere, in seguito all'espletamento del concorso previsto dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il personale convenzionato dai commissari straordinari del Governo ed ancora in servizio alla data di indizione del concorso medesimo. Detto personale, ai sensi della medesima normativa, e' iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento da istituirsi presso il comune di Napoli. Per la predetta finalita' e' assegnata al comune di Napoli, a titolo di concorso statale nella spesa, la complessiva somma di lire 3 miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Il termine del 31 dicembre 1995 e' da considerare perentorio ai fini del riconoscimento del concorso finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilita' del capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al medesimo capitolo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
8. Le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, non ancora trasferite alla data del 31 dicembre 1995 al funzionario incaricato dal CIPE ai sensi dell'articolo 84 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, sono assegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini del successivo trasferimento agli enti e amministrazioni indicate nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e nella presente disposizione. Le predette somme possono essere utilizzate anche per far fronte al fabbisogno derivante dai maggiori oneri per incremento dell'aliquota IVA, per definizione del contenzioso e per le spese di avvio gestionale e di primo impianto da parte dei comuni e dell'IACP di Napoli. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e' prorogato al 31 dicembre 1995. I termini di cui all'articolo 6 dello stesso decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi.3
9-bis. Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995, restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari.3
10. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente decreto e comunque quelle attinenti a trasferimenti di fondi.
Art. 23 Utilizzo di disponibilita' finanziarie gia' stanziate dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, per acquisto di alloggi a Napoli
1. Le disponibilita' finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, al decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, ed alla legge 11 marzo 1988, n. 67, ed esistenti nella contabilita' speciale delle aree interne prevista dall'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono trasferite al comune di Napoli per essere destinate all'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli da perfezionare entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai fini dell'assegnazione degli alloggi acquistati si applicano i criteri definiti con delibera CIPE del 30 novembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1994.
Art. 24 Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia
1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive proroghe, in corso di realizzazione sulla base delle convenzioni applicative e degli atti conseguenti, la regione Sicilia e' autorizzata ad utilizzare le somme ad essa attribuite nell'ambito della legge 1 marzo 1986, n. 64, per un importo complessivo non superiore a 100 miliardi.4
2. Il termine relativo alle competenze attribuite in materia al presidente della regione siciliana, gia' prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.
Art. 25 Differimento di termini
1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, e' differito al 30 novembre 1995. La regolarizzazione puo' avvenire secondo le modalita' fissate dagli enti impositori anche in cinque rate bimestrali di eguale importo, di cui la prima entro il 30 novembre 1995; la seconda entro il 31 gennaio 1996; la terza entro il 31 marzo 1996; la quarta entro il 31 maggio 1996; la quinta entro il 31 luglio 1996. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di differimento.
2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, gia' scaduti o in scadenza entro il 1 dicembre 1995, sono differiti a tale data.
3. Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le modalita' di rateizzazione previste dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera a), del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera b), dal mese di aprile 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera c), dal mese di gennaio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera d), dal mese di febbraio 1997 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 1997 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per gli adempimenti di cui all'articolo 2, dal mese di ottobre 1997, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore beneficio e' concesso dietro corresponsione, per il periodo dal 2 dicembre 1995 alle sopraindicate date di riferimento. degli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse legale sugli importi previsti in relazione alle due diverse modalita' di pagamento stabilite nel predetto decreto interministeriale 31 luglio 1993.
4. I termini di cui all'articolo 1, lettera d) ed e), nonche' quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1993, non modificati dal successivo citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, gia' scaduti o in scadenza entro il 1 dicembre 1995, possono essere differiti, previa presentazione di apposita istanza con le modalita' ed i termini di cui al comma 3, al 1 dicembre 1996 dietro corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 2 dicembre 1995.
5. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo.
Art. 26 Controversie in ordine all'esecuzione degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219
1. L'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, deve essere interpretato nel senso che nel potere di deroga in esso previsto deve intendersi compresa anche la possibilita' di inserire nei disciplinari delle concessioni per gli interventi attuati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, clausole compromissorie che attribuiscono ai collegi arbitrali la competenza a giudicare sui diritti soggettivi derivanti dalle predette concessioni.
Capo III. Disposizioni in materia di lavoro e occupazione
Art. 27 Misure per la ripresa dell'occupazione
1. Al fine di consentire l'apporto di specifiche professionalita' ed esperienze necessarie alla promozione di iniziative in materia di ripresa dell'occupazione, con particolare riferimento all'attivazione, prevista dal decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, di lavori socialmente utili nelle aree depresse, e' consentito per un periodo non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, il distacco ovvero il comando da parte di enti e societa' per azioni a totale capitale pubblico presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, di non piu' dieci e cinque unita', con oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attivita' che detto personale e' chiamato ad espletare, a totale carico degli enti o societa' di provenienza. Il trattamento economico di cui al presente comma esclude le indennita' di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2 le parole: "comma 1, primo periodo;" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, relativamente ai soggetti
promotori e gestori, nonche' ai soggetti utilizzabili nei progetti;";2) al comma 4 le parole: "Per le finalita'" sono sostituite dalle
seguenti: "Con priorita' per le finalita'";3) al comma 5 le parole: "comma 2" sono soppresse e le parole: "entro il 31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio 1995"; i conseguenti oneri finanziari sono posti a carico del fondo per l'occupazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 1;
b) all'articolo 6:
1) al comma 21, terzo periodo, le parole: ", prima della data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: ", prima del 30 giugno 1995,".
3. Per poter essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, i lavoratori interessati, salvo quelli gia' impegnati in lavori socialmente utili, devono presentare alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, una dichiarazione di disponibilita' all'impegno in lavori socialmente utili. La dichiarazione deve essere resa al suddetto ufficio, ovvero essere spedita a mezzo posta, entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 28 Modifiche all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, i commi 2, 3, 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti:
" 2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicita' e stabilita' nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilita', di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unita' lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualita' del costo medio del lavoro.
3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalita' di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entita' del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorita' per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda e' presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile.
4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilita' del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonche' in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.".
Art. 29 Retribuzione minima imponibile nel settore edile
1. I datori di lavoro esercenti attivita' edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico e' assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.
2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ..., per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 1.1315161719202223242528
3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili.
Per i casi di omessa denuncia o di omesso versamento a dette casse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli effetti dell'applicazione di quest'ultima norma gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della retribuzione.
4. Le disposizioni del presente articolo: a) trovano applicazione alle societa' cooperative di produzione e lavoro esercenti attivita' edile anche per i soci lavoratori delle stesse; b) non operano per le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento.
6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal 1 luglio 1995.
Art. 30 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 giugno 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
FANTOZZI, Ministro delle finanze
BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
LUCHETTI, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO