Sez. 1, Sentenza n. 27719 del 30/12/2009 (Rv. 611082 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto all'equa riparazione - Art. 4 della l. n. 89 del 2001 - Insorgenza - Condizioni - Conclusione del processo con provvedimenti di natura processuale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di cancellazione della causa dal ruolo.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il diritto all'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo non è escluso dalla circostanza che quest'ultimo si sia concluso con la cancellazione della causa dal ruolo, a seguito di bonaria composizione della controversia tra le parti, essendo irrilevante, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, la natura del provvedimento conclusivo dell'"iter" processuale, avuto riguardo al carattere meramente esemplificativo dell'indicazione contenuta al riguardo nell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, la quale non risponde alla finalità di escludere l'equa riparazione in processi oggettivamente protrattisi oltre il termine ragionevole, sol perché conclusisi con provvedimenti aventi natura processuale.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)