Approvazione del piano generale di massima edilizio della citta' di Napoli e delle relative norme di attuazione
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Sono approvati il piano regolatore generale di Napoli e le norme generali e prescrizioni tecniche relative, esaminati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 20 novembre 1937 e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta 30 settembre 1938-XVI.
2. Un esemplare del piano costituito da trentatre' tavole planimetriche ed uno delle norme generali e prescrizioni tecniche, vistate dal Ministro per i lavori pubblici, saranno depositati all'Archivio di Stato.
3. Sono esclusi dal piano:
a) l'arredamento della stazione ferroviaria e la prevista soppressione parziale dell'attuale quartiere industriale, continuando, pertanto, a mantenere a zone industriali quelle a tale scopo previste con i piani regolatori approvati in applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 351, e del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, e successive modificazioni;
b) la nuova costruzione della citta' universitaria prevista nella zona dello Scudillo.
Art. 2
1. Il piano regolatore generale ha per iscopo il risanamento ed il conseguente ampliamento della citta' di Napoli.
Art. 3
1. Con l'approvazione del piano regolatore generale vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.
Art. 4
1. Tutti i piani regolatori di zone e quartieri del comune di Napoli approvati nelle forme di legge prima dell'approvazione del presente piano generale continuano ad avere vigore e godono delle esenzioni e benefici fiscali e tributari stabiliti con la legge 13 giugno 1935, n. 1348, sempreche' dette costruzioni e ricostruzioni siano effettuate in dipendenza di piani regolatori approvati fino al 30 giugno 1936 e vengano compiute entro il limite di tempo stabilito dalla predetta legge 13 giugno 1935, n. 1348; salva al Comune la facolta' di proporre quelle varianti ai piani stessi che ritenesse indispensabili per il loro coordinamento al piano generale, e salvo pure il diritto, da parte del Comune, di applicare per il loro completamento, le disposizioni della presente legge.
2. Tali varianti danno diritto alle esenzioni tributarie entro i limiti di spazio e di tempo previsti dalle precedenti leggi.
Art. 5
1. Per l'ampliamento dell'abitato, in mancanza di piani particolareggiati approvati, le nuove costruzioni saranno consentite soltanto in base a piani di lottizzazione, che dovranno essere approvati dal Comune sempre in conformita' dei criteri di zonizzazione fissati dal piano regolatore generale.
Art. 6
1. Il Comune provvedera' alla compilazione dei piani particolareggiati delle singole zone di opere.
2. Tali piani comprenderanno:
a) la planimetria particolareggiata della zona contenente, oltre l'allineamento stradale secondo il piano regolatore generale, gli allineamenti per orientamento, e nella zona soggetta al diradamento gli adattamenti e le modifiche dei fabbricati in esso compresi;
b) l'elenco delle proprieta' soggette ad espropriazione, vincoli ed adattamenti e modifiche;
c) il preventivo del costo di attuazione del piano e dei mezzi per farvi fronte;
d) le eventuali modifiche al regolamento edilizio in vista delle particolari condizioni dei singoli piani.
3. L'approvazione del piano particolareggiato da' al Comune il diritto di procedere alla espropriazione delle proprieta' elencate nel piano, salvo che gli espropriandi, singolarmente o in consorzio, procedano con le norme stabilite nella presente legge alle costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, modifiche o adattamenti secondo il piano e con le modalita' costruttive e architettoniche da esso previste.
Art. 7
1. Per l'esecuzione del piano regolatore di cui alla presente legge e' assegnato il termine di anni venticinque.
2. I piani particolareggiati non potranno avere durata superiore ad anni cinque, dalla data di pubblicazione del decreto di loro approvazione salvo proroga che non potra' eccedere la durata di altri cinque anni.
Art. 8
1. I piani particolareggiati di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
2. I piani particolareggiati interessanti gli impianti ferroviari, nonche' i piani particolareggiati che interessano la sede e gli impianti delle ferrovie concesse all'industria privata e le tramvie extraurbane dovranno essere previamente concordati con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
3. La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sara' effettuata per opera del podesta' a mano a mano che se ne presenti l'opportunita' e se ne preveda la prossima realizzazione; i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato. La imposizione del vincolo decorre dalla data di pubblicazione del Regio decreto di approvazione.
4. L'approvazione dei piani particolareggiati sara' data con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e di concerto col Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la tutela monumentale e paesistica nonche' di concerto col Ministro per le finanze qualora implichino agevolazioni tributarie agli effetti dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35.
5. Col provvedimento che approva il piano particolareggiato di ciascuna zona sara' deciso sulle osservazioni ed opposizioni eventualmente presentate.
6. Con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il comune di Napoli potra' essere autorizzato a modificare i piani particolareggiati, anche dopo l'avvenuta pubblicazione, sempre che le varianti introdotte non modifichino il piano delle espropriazioni gia' approvate.
Art. 9
1. Le disposizioni dei precedenti articoli 6, 7 e 8 debbono essere osservate anche per la approvazione delle varianti dei piani particolareggiati.
Art. 10
1. Il comune di Napoli e' autorizzato a comprendere nei piani particolareggiati anche le espropriazioni degli immobili, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalita' dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.
2. Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fisso se o meno intendono essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulle loro proprieta' singolarmente se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, le modalita' ed i termini che il Comune stabilira' in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigente nel Comune stesso.
3. Gli inviti di cui nella presente legge saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.
Art. 11
1. Per la formazione delle strade e piazze in aree non occupate da fabbricati, ciascuno dei proprietari dei terreni confinanti con le dette strade o piazze dovra' cedere gratuitamente al Comune il suolo corrispondente alla meta' della larghezza stradale per ogni fronte di cui sia proprietario fino al massimo di un quinto dell'area totale di sua proprieta' e per una profondita' non superiore a metri 10
2. L'obbligo della cessione gratuita a termine delle precedente disposizione viene meno quando, nella restante area una parte maggiore della meta' venga alla sua volta espropriata.
3. Il valore delle aree cedute a norma del presente articolo deve essere detratto nello stabilire sulla residuale proprieta' il contributo di miglioria di cui all'art. 12.