Sez. 2, Sentenza n. 9511 del 11/09/1991 (Rv. 473806 - 01)
Competenza civile - Competenza per territorio - Azioni possessorie | Azione posta in essere in un dato luogo ma sviluppante i suoi effetti in un vasto territorio - Determinazione della competenza per territorio - Criteri - Fattispecie di spoglio a turbativa realizzati mediante emissione di onde che si sovrappongono o interferiscono nel canale di irradiazioni di onde elettromagnetiche da altri posseduto.
Competenza civile - Competenza per territorio - Azioni possessorie
In presenza di una azione posta in essere in un dato luogo, ma sviluppante i suoi effetti in un vasto territorio, l'unico criterio idoneo ad individuare il luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente per la proposizione dell'azione possessoria, non è quello o quelli nei quali si sono propagati gli effetti dannosi, ma esclusivamente quello nel quale è stata posta in essere la condotta umana che ha determinato tali effetti dannosi, per cui, allorché lo spoglio o la turbativa sono realizzati mediante emissioni che vanno a sovrapporsi o ad interferire nel canale di irradiazione di onde elettromagnetiche da altri posseduto, il fatto lesivo del possesso altrui, cioè l'azione umana contro cui reagisce il soggetto che assume la lesione del suo possesso, si localizza nel luogo dove è sito l'impianto che emette le onde disturbatrici o spogliatrici, non già nel luogo o negli innumerevoli luoghi, nei quali tali onde, dopo la loro emissione, si propagano.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)