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Sez. 2, Sentenza n. 54715 del 01/12/2016 Ud. (dep. 23/12/2016) Rv. 268871 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Frode informatica e danneggiamento di dati informatici - Differenze.
Stato
decisa il 2016-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268871-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

Il reato di frode informatica si differenzia da quello di danneggiamento di dati informatici, di cui agli artt. 635 bis e ss. cod. pen., perché, nel primo, il sistema informatico continua a funzionare, benché in modo alterato rispetto a quello programmato, mentre nel secondo l'elemento materiale è costituito dal mero danneggiamento del sistema informatico o telematico, e, quindi, da una condotta finalizzata ad impedire che il sistema funzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 bis, Cod. Pen. art. 635 ter, Cod. Pen. art. 635 quater, Cod. Pen. art. 635 quinquies, Cod. Pen. art. 640 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)