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Sez. 6, Sentenza n. 5525 del 21/03/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 204875 - 01

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione di mezzi di sussistenza | Stato di bisogno del minore - Dato di fatto - Altro genitore provvede in via sussidiaria - Sussistenza del reato.
Stato
decisa il 1996-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204875-01

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione di mezzi di sussistenza

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno di un minore il quale, appunto perché tale, non è in grado di procacciarsi un reddito proprio, è un dato di fatto incontrovertibile per cui entrambi i genitori sono tenuti a provvedere per ovviarvi. Ne consegue che il genitore, il quale non adempie a tale obbligo, commette il reato di cui all'art. 570 cod. pen., specialmente quando, separato dalla moglie, non ha chiesto la modifica del provvedimento giurisdizionale che imponga di versare all'altro coniuge la somma per contribuire al mantenimento dei figli a quest'ultima affidati. Quando la condotta violatrice dell'art. 570 cod. pen. si esplichi nell'omettere, da parte di un genitore, la prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili, il reato sussiste anche quando l'altro genitore provveda in via sussidiaria ai bisogni della prole.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)