diritto.io

Provvedimenti urgenti per la finanza locale

Testo in vigore al

Art. 10-bis Indebitamento delle aziende locali

1. I mutui contratti dalle aziende speciali degli enti locali devono essere garantiti con delegazioni di pagamento sulle proprie entrate effettiva accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla commissione amministratrice e deliberato dal consiglio comunale o provinciale ovvero dall'assemblea consortile, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Il rilascio delle delegazioni di pagamento e' effettuato secondo le modalita' di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 537, con esclusione della sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'ente locale.

2. Nessun mutuo puo' essere direttamente contratto dalle aziende se l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento, gravante sul bilancio della azienda, sommato all'ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate di cui al comma 1. Nessun mutuo puo', comunque, essere contratto se dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui e' deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

4. L'indebitamento per anticipazioni di tesoreria o di cassa delle aziende non puo' superare complessivamente il limite dei tre dodicesimi delle entrate ordinarie accertate nell'anno precedente.

5. Ai fini del ricorso alle anticipazioni di tesoreria o di cassa l'azienda e' tenuta, nel caso in cui il servizio di tesoreria o di cassa sia espletato da piu' istituti di credito, a comunicare all'istituto interessato l'ammontare dell'anticipazione al momento disponibile sulla base di quanto disposto al comma 4. E' fatto comunque divieto all'istituto di credito di concedere l'anticipazione in mancanza della predetta comunicazione.

6. Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili, alle societa' per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi.

Art. 11 Entrate a specifica destinazione

1. I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorche' provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alla anticipazione di tesoreria, di tempo in tempo disponibile, di cui all'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

2. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalita' di cui al comma 1, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

Art. 12 Servizi pubblici a domanda individuale

1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento per l'anno 1987 ed al 36 per cento per l'anno 1988. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati , nonche' per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293 e 19 settembre 1987, n. 384, la predetta percentuale puo' essere ridotta fino alla meta'.

2. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver accertato il provento complessivo nella misura di cui al comma 1.
L'ente e' tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 1989 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione della quota.5

3. Le modalita' della certificazione sono stabilite, entro il 31 marzo 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e' servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata all'articolo 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
Il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
803 del 1975
, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, e' rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL.

Titolo II. Disposizioni fiscali e varie

Art. 14 Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno

1. La misura di lire 150 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'articolo 3, lettera a), della legge 1 novembre 1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall'articolo 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e' elevata a lire 250 al litro con effetto dal 1 giugno 1987.

2. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 1 novembre 1973, n. 762, e' sostituito dal seguente:
"I soggetti passivi di cui al primo comma sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il terzo giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci.".

Art. 15 Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

1. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1 marzo 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di aprile 1987, le misure dell'addizionale di lire 13, lire 5,5 e lire 5,5 di cui all'articolo 15 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sono aumentate rispettivamente a lire 14, lire 6 e lire 6. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1 maggio 1987, e comprendenti tra i mesi indicati quello di giugno 1987, la misura dell'addizionale per le province e' aumentata a lire 8.

2. I comuni e le province che abbiano gia' deliberato, nel termine prescritto dal detto articolo 15, l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 devono deliberare l'aumento di cui al comma 1 entro il 30 settembre 1987. La deliberazione e' immediatamente esecutiva ed irrevocabile e deve essere comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro lo stesso termine del 30 settembre 1987.
Le deliberazioni comunicate entro il 31 maggio 1987 hanno effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1; quelle comunicate entro il 31 luglio 1987 hanno effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1 luglio 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di agosto 1987; quelle comunicate successivamente hanno effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1 settembre 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di ottobre 1987. In mancanza di adozione della delibera di aumento l'addizionale continua ad applicarsi, per l'anno 1987, nelle misure gia' vigenti per lo stesso anno 1987.

3. Per i comuni e le province che non abbiano deliberato l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 nel termine prescritto dal richiamato articolo 15, la deliberazione, in caso di esercizio della facolta', deve essere adottata e comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 30 settembre 1987. La deliberazione comunicata entro il 31 maggio 1987 ha effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1; quella comunicata entro il 31 luglio 1987 ha effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1 luglio 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di agosto 1987; quella comunicata successivamente ha effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1 settembre 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di ottobre 1987.

3-bis. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1 gennaio 1988, e comprendenti tra i mesi indicati quello di febbraio 1988, le misure dell'addizionale di lire 14, lire 6 e lire 8, di cui al comma 1, sono aumentate rispettivamente a lire 15, lire 6,5 e lire 8,5.

Art. 16 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I comuni che non abbiano provveduto all'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni devono adottare la relativa delibera istitutiva entro il 30 settembre 1987 con effetto dall'anno 1987.

2. Per il 1987, la copertura del costo complessivo di erogazione del servizio, con il provento della tassa, non puo' essere inferiore al 40 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 30 settembre 1987.

3. In applicazione del comma 2 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni precedentemente deliberata.

4. L'omologazione del Ministero delle finanze prevista dall'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, non condiziona la esecutivita' dei provvedimenti che sono soggetti alla omologazione stessa.

5. Limitatamente all'anno 1987, i comuni hanno facolta' di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 268 del citato testo unico per la finanza locale, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una maggiorazione fino al 50 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno 1987. Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 30 settembre 1987. La maggiorazione e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni, si applicano entrambe sulla tassa di base.

6. Gli aumenti deliberati per l'anno 1987 ai sensi del comma 2 e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 5 sono iscritti a ruolo e sono riscossi in due rate, con scadenza nei mesi di settembre e novembre 1987, per le delibere adottate entro il 31 maggio 1987; in unica soluzione, con scadenza nel mese di novembre 1987, per le delibere adottate entro il 31 luglio 1987; in unica soluzione, con scadenza nel mese di febbraio 1988, per le delibere adottate successivamente.

7. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente
abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un
ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 2.
L'ente e' tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988, apposita
certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione della quota.

8. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite, entro il 30 settembre 1987, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

8-bis. Per il 1988 la copertura di cui al comma 2 non puo' essere inferiore al 60 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1987. Si applica la disposizione di cui al comma 3.

8-ter. La facolta' di cui al comma 5 puo' essere esercitata, nei limiti e secondo le modalita' ivi previsti, anche per l'anno 1988. Le relative deliberazioni devono essere adottate entro il 31 dicembre 1987.

8-quater. Gli aumenti deliberati per l'anno 1988 ai sensi del comma 8-bis e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 8-ter sono iscritti a ruolo e sono riscossi in due rate con scadenza nei mesi di giugno e settembre 1988.

8-quinquies. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 8-bis. L'ente e' tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione della quota.5

8-sexies. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite entro il 30 settembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Art. 16-bis Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. A decorrere dall'anno 1988, e' obbligatoria per i comuni e le province l'istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dagli articoli 192 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni. Le relative tariffe sono aumentate, con effetto dal 1 gennaio 1988, del 30 per cento.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 273 del citato testo unico per la finanza locale, le tariffe per l'anno 1988 dovranno essere deliberate entro il 31 dicembre 1987.

3. L'omologazione del Ministero delle finanze, richiesta a norma del combinato disposto degli articoli 102 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, 21 e 273 del citato testo unico per la finanza locale, non condiziona l'esecutivita' dei provvedimenti che sono soggetti all'omologazione.

Art. 17 Tasse sulle concessioni comunali

1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I versamenti integrativi dovuti per gli aumenti di cui al comma 1 possono essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

  1. a) il comma 4-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e' abrogato;

  2. b) l'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e' sostituito dal seguente:
    "Per la pubblicita' luminosa od illuminata la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non puo' superare i seguenti limiti:
    ====================================================================
    Comuni |Fino a | Fino a | Fino a | Fino a
    1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno
    ====================================================================
    Classe I | L. 3.500| L. 8.600| L. 12.200| L. 18.300
    Classe II | L. 3.100| L. 7.400| L. 11.600| L. 17.100
    Classe III | L. 2.500| L. 6.100| L. 11.000| L. 15.900
    Classe IV | L. 2.200| L. 4.800| L. 8.600| L. 13.500
    Classe V | L. 1.900| L. 4.500| L. 8.000| L. 12.200
    Classe VI | L. 1.700| L. 4.100| L. 6.100| L. 9.800
    Classe VII | L. 1.500| L. 3.700| L. 5.500| L. 8.600";

  3. c) il primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e' sostituito dal seguente:
    "La durata delle affissioni non puo' essere inferiore a cinque giorni. I diritti dovuti per il servizio delle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di cm 70 x 100 o frazione:
    =====================================================================
    Comuni | Tariffa | Tariffa per ogni giorno successivo
    giorni 5
    =====================================================================
    Classe I | L. 750 | L. 80
    Classe II | L. 700 | L. 75
    Classe III | L. 650 | L. 70
    Classe IV | L. 600 | L. 65
    Classe V | L. 600 | L. 60
    ClasseVI | L. 600 | L. 55
    Classe VII | L. 600 | L. 50".

2. Per il 1987 le tariffe di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si applicano automaticamente rapportando ad esse, rispettivamente, la tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 8 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972, ovvero la tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 30 dello stesso decreto presidenziale deliberate o prorogate per l'anno 1987.

3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 OTTOBRE 1987, N.440

4. Il comma 4-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"4-bis. L'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e' sostituito dal seguente:
"La pubblicita' annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicita' si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni dalla scadenza. Il pagamento cosi' eseguito sostituisce la dichiarazione"".

5. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione dei precedenti commi. In tale revisione dovra' tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sara' demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.8

6. Non si applicano le sanzioni per coloro che per il 1987 hanno pagato l'imposta comunale sulla pubblicita' annuale fino al gennaio 1987. Non si fa luogo a rimborsi delle sanzioni gia' corrisposte.

6-bis. Con effetto dal 1 gennaio 1988 e' soppressa la facolta' dell'ulteriore aumento del 30 per cento di cui alla lettera b) dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

6-ter. Con effetto dal 1 gennaio 1988 le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 50 per cento. L'aumento e' del 20 per cento se e' stata esercitata entro il 31 dicembre 1987 la facolta' di cui alla lettera b) dell'articolo 25 del decreto-legge citato al comma 6-bis.

6-quater. Con effetto dal 1 gennaio 1988 le tariffe di cui al comma 6-ter si applicano nella misura massima.

Art. 19 Tariffe degli acquedotti

1. Le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali devono, nel secondo semestre dell'anno 1987, assicurare la copertura di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui, esclusi quelli finanziati con contributo statale o regionale, che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, entro il 30 settembre 1987, per l'anno 1987 e per gli anni seguenti, nella stessa seduta in cui approva il bilancio annuale, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantita' di acqua erogata o convenzionalmente determinata nell'esercizio precedente. Per l'anno 1988 le tariffe degli acquedotti devono coprire almeno il 70 per cento dei costi di gestione.

2. Le deliberazioni delle tariffe sono allegate dall'ente gestore o proprietario al conto consuntivo dell'esercizio di competenza.

3. I comitati provinciali prezzi verificano che le tariffe deliberate dagli enti locali corrispondano a quanto sopra stabilito e ne dispongono direttamente la rettifica ove riscontrino difformita' in difetto rispetto ai limiti stabiliti ai precedenti commi.

4. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per gli anni 1987 e 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver accertato, per il secondo semestre dell'anno 1987, il provento nella misura minima di cui al comma 1. L'ente e' tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988 ed entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione della quota.5

5. Le modalita' della certificazione sono stabilite, entro il 30 settembre 1987 ed entro il 30 settembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

6. In applicazione del comma 1 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio acquedotto precedentemente deliberata.

Art. 19-bis Canone per la raccolta e la depurazione delle acque

1. Il limite massimo previsto dal trentesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' elevato a lire 400. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1987 entro il 30 ottobre 1987 e per l'anno 1988 entro il 31 dicembre 1987.

Art. 19-ter Diritti di segreteria

1. I diritti di segreteria di cui al numero 4 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificata dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono cosi' modificati:

  1. a) sulle prime lire 100.000, lire 12.000;

  2. b) sugli importi eccedenti lire 100.000 fino a lire 2 milioni, il 2,5 per cento;

  3. c) sugli importi eccedenti lire 2 milioni fino a lire 10 milioni, l'1,3 per cento;

  4. d) sugli importi eccedenti lire 10 milioni fino a lire 60 milioni, lo 0,80 per cento;

  5. e) sugli importi eccedenti lire 60 milioni fino a lire 300 milioni, lo 0,60 per cento;

  6. f) sugli importi eccedenti lire 300 milioni fino a lire un miliardo, lo 0,30 per cento;

  7. g) oltre lire un miliardo, lo 0,15 per cento.

Art. 21 Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza

1. Fino alla data di assegnazione delle unita' di personale di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, e, in ogni caso, non oltre il periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988, nei confronti del personale comunque addetto ai servizi degli istituti di previdenza e' confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.4

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le sopraindicate prestazioni e' posta a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

Art. 22 Contributi e prestazioni previdenziali

1. Con effetto dal 1 gennaio 1989, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonche' all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), l'ente iscritto e' tenuto ad inviare al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento di detti contributi con apposita distinta indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo, l'ammontare dei contributi indicati nei mandati ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.

2. Il tesoriere e' tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1.

3. Il tesoriere provvedera', entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo all'ente previdenziale.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale, apposita denuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contributo.

5. Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di revisione della denuncia entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvedera' ai relativi conguagli nei successivi due mesi.

6. Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali, nonche' le norme relative ai conguagli per variazioni intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo. Con effetto dal 1 gennaio 1989, il disposto del comma 21 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' esteso alle variazioni di carattere individuale del trattamento economico di attivita' di servizio.

7. Le eventuali morosita' pregresse al 31 dicembre 1988 saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure gia' in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa.6

8. Le modalita' per le predette operazioni saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

9. Gli importi degli aumenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, sono maggiorati dell'ulteriore misura del 50%, con effetto dal 1 luglio 1987. Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui trattasi sono a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

10. In deroga a quanto stabilito in materia di indennita' premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennita' di fine servizio in relazione agli anni maturati.

Art. 23 Contributi previdenziali a carico dello Stato

1. L'onere dei contributi previdenziali dovuti dalle regioni, dalle province, dai comuni , dai consorzi di comuni e dalle comunita' montane all'INADEL per il periodo 1982-1986 per effetto del computo della maggiore quota dell'indennita' integrativa speciale nell'indennita' premio di servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni, e' assunto a carico dello Stato.

2. La regolazione del debito dello Stato ha luogo entro il limite di 1.200 miliardi mediante rilascio all'INADEL di titoli di Stato aventi valuta 1 gennaio 1987 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

3. A tal fine il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

4. La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del personale sara' computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennita' premio di servizio. Tale modalita' trova applicazione anche nei casi di riliquidazione della predetta indennita' derivanti da sentenze passate in giudicato. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria.37

5. All'onere derivante per l'anno 1987 dal rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 2, valutato in lire 1.200 miliardi, ed a quello per i conseguenti interessi, valutati in lire 132 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato".

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24-bis Atti di pignoramento delle somme degli enti sui conti di tesoreria unica

1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilita' speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonche' al medesimo ente od organismo debitore.
2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilita' ed e' tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilita' speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.
3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilita' speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilita' speciale con annotazione del relativo vincolo.
4. Restano ferme le cause di impignorabilita', insequestrabilita' ed incedibilita' previste dalla normativa vigente, nonche' i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge"
.

Art. 25 Personale della Cassa depositi e prestiti

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 13 maggio 1983, n. 197, e' sostituito dal seguente:
"La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, organizzato, secondo le funzioni e le attivita', in propri livelli funzionali. La dotazione organica dei singoli livelli, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali di cui all'articolo 17 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le declaratorie nonche' le modalita' di accesso, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza. Le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura".

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sara' effettuata l'integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, concernente le dotazioni numeriche dei livelli funzionali della Cassa depositi e prestiti e le rispettive equipollenze con l'ordinamento statale, sulla base delle sole proposte del consiglio di amministrazione nonche' delle delibere consiliari gia' adottate in merito.