Sez. L, Sentenza n. 2893 del 19/05/1979 (Rv. 399226 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - RISCHIO PRECOSTITUITO - SUSSISTENZA - CARENZA DEL DIRITTO AZIONATO PER NULLITA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - RISCHIO PRECOSTITUITO - SUSSISTENZA - CARENZA DEL DIRITTO AZIONATO PER NULLITA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Nel giudizio promosso per il conseguimento della pensione di invalidita il rischio precostituito configura una ipotesi di carenza del diritto azionato, per nullita del rapporto assicurativo, e non di semplice impugnabilita del diritto medesimo, rimesso all'iniziativa (eccezione in senso proprio) dell'INPS. Tale circostanza, pertanto, puo essere rilevata dal giudice anche d'ufficio a prescindere dalla proposizione da parte dell'istituto di una rituale e tempestiva eccezione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)