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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 226 Sequestro di carte sigillate - Facolta' relative alla corrispondenza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel procedere alle loro operazioni, non possono aprire carte sigillate o altrimenti chiuse, ma debbono trasmetterle intatte all'autorita' giudiziaria competente. Se hanno fondato motivo di ritenere che in esse si contengano elementi utili per lo svolgimento delle operazioni loro commesse devono ricorrere immediatamente all'Autorita' giudiziaria piu' vicina, la quale, qualora lo ritenga opportuno, puo' autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad aprire le predette carte.

2. Quando e' ammesso dalla legge il sequestro di lettere, pieghi, pacchi valori, telegrammi o altra corrispondenza negli uffici delle poste o dei telegrafi ed e' urgente procedervi, gli ufficiali di polizia giudiziaria ne fanno immediato rapporto all'autorita' giudiziaria e possono ordinare a chi e' preposto ai servizio di trattenere tale corrispondenza fino al provvedimento giudiziale.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, per i fini del loro servizio, possono anche accedere agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1974, N. 98.

Art. 226-bis Facolta' relative alle comunicazioni o conversazioni

1. Previa autorizzazione del magistrato, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate dall'articolo 219, possono impedire, interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche soltanto in caso di indagini relative ai seguenti reati:

  1. 1) delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione;

  2. 2) reati concernenti gli stupefacenti;

  3. 3) reati concernenti le armi e le sostanze esplosive;

  4. 4) reati di contrabbando;

  5. 5) reati di ingiurie, minacce, molestia e disturbo alla persona col mezzo del telefono.

2. La stessa disposizione si applica alle comunicazioni e conversazioni previste dall'articolo 623-bis del codice penale.

3. Non e' consentita, in ogni caso, l'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni dei difensori, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, aventi per oggetto i procedimenti nei quali esercitano le rispettive attivita'.

Art. 226-ter Autorizzazione all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni

1. L'autorizzazione prevista nel precedente articolo e' disposta con decreto motivato del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi siano seri e concreti indizi di reato, da indicarsi specificamente nel decreto, oppure sussista effettiva necessita' nei confronti dell'indiziato di limitare la liberta' delle comunicazioni ai fini dell'acquisizione di prove, non altrimenti conseguibili, per l'accertamento del fatto per cui si procede.

2. Il decreto deve indicare le modalita' e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non puo' superare i quindici giorni, ma puo' essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica motivazione.

3. I decreti e le ordinanze che dispongono le intercettazioni sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro riservato presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore, e di essi viene trasmessa copia al procuratore generale presso la corte di appello.

4. Delle intercettazioni eseguite viene fatta annotazione in apposito pubblico registro.

5. L'autorizzazione puo' essere data anche oralmente, con l'indicazione delle modalita' e della durata delle operazioni, ma in questo caso deve essere immediatamente annotata nel registro di cui al terzo comma e confermata per iscritto appena possibile, nelle forme previste dai commi precedenti, con l'indicazione della data e dell'ora nella quale il provvedimento orale e' stato emesso.

Art. 226-quater Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni

1. Le operazioni di cui all'articolo 226-bis sono effettuate presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio.

2. Tuttavia, quando per ragioni di urgenza non sia possibile utilizzare gli impianti indicati nel precedente comma, il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore puo' autorizzare che le operazioni ivi previste siano eseguite presso impianti in dotazione agli uffici di polizia giudiziaria.

3. Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalita' di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora, nonche' i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

4. Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate, se necessario, raccolte in un involucro sul quale e' indicato il numero delle custodie nonche' il numero dell'apparecchio controllato.

5. I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi a procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni.

6. Le notizie contenute nelle predette registrazioni e nei predetti verbali possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte, se si riferiscono a reati per i quali il mandato di cattura e' obbligatorio anche per taluno soltanto degli imputati.

7. I processi verbali delle attivita' previste nei commi precedenti con allegate le registrazioni, sono depositate in cancelleria o segreteria con avviso ai soli difensori degli indiziati o imputati, secondo le disposizioni dell'art. 304-quater.

8. Scaduto il termine previsto dal quarto comma dell'art. 304-quater, il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonche' dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullita' o irrilevanti a fini probatori, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni.

9. Il magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate. I difensori possono estrarne copia con trasposizione su nastro magnetico o su disco.

Art. 226-quinquies Divieto di utilizzazione delle intercettazioni illecite

1. A pena di nullita' insanabile e da rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento non si puo' tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformita' dalle prescrizioni in essa stabilite, nonche' delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-bis del codice penale.73

Art. 226-sexies Intercettazione preventiva di comunicazioni o conversazioni telefoniche

1. Fuori dalle ipotesi di cui ai precedenti articoli, a richiesta del Ministro per l'interno o, su sua delega, esercitata anche per il tramite del prefetto competente, a richiesta del questore, del comandante del gruppo dei carabinieri, del comandante del gruppo della guardia di finanza o di altro funzionario o ufficiale comandante di servizio o reparto operativo, il procuratore della Repubblica del luogo ove le operazioni devono essere eseguite puo' autorizzare l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche quando sia necessaria per le indagini in ordine ai delitti indicati nel primo comma dell'art. 165-ter.

2. Le intercettazioni sono effettuate con l'osservanza delle modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 226-ter e dai primi quattro commi dell'articolo 226-quater.

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali. - Le registrazioni devono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni.

Art. 227 Trasmissione di atti e informazioni all'Autorita' giudiziaria

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, terminate le loro operazioni, devono trasmettere immediatamente al procuratore del Re o al pretore gli atti compilati e le cose sequestrate.

2. Devono inoltre riferire all'Autorita' giudiziaria competente ogni notizia che loro successivamente perviene e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per l'assicurazione delle prove.

Art. 228 Doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria per la tutela della liberta' personale

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia che alcuno sia illegittimamente privato della liberta' personale devono trasferirsi senza ritardo nel luogo, e se non e' dimostrato un motivo legale di detenzione, devono porre in liberta' la persona detenuta o sequestrata. In ogni caso fanno immediato rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.

2. Se si tratta di un minorenne o di un altro incapace, lo consegnano a chi esercita su lui la patria potesta' o la tutela o provvedono altrimenti alla sicura protezione della persona facendone in ogni caso rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.

Art. 229 Sanzioni disciplinari per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che violano disposizioni di legge relative all'esercizio delle loro funzioni ovvero che ricusano o ritardano l'esecuzione d'un ordine dell'autorita' giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente, sono soggetti alla sanzione della censura e, nei casi piu' gravi, alla sospensione dallo stipendio e dall'impiego per un tempo non eccedente un mese.

2. Le sanzioni anzidette sono applicate dal procuratore generale presso la corte d'appello, sentito il trasgressore nelle sue discolpe, e sono comunicate per la immediata esecuzione al capo dell'Amministrazione a cui appartiene l'ufficiale o l'agente.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono tuttavia soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti e resta in ogni caso impregiudicata l'azione penale.

Art. 230 Obbligo del segreto

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e le altre persone che compiono o concorrono a compiere atti di polizia giudiziaria o ne hanno conoscenza per ragioni di pubblico ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda gli atti medesimi e i loro risultati.

Sezione II. Degli atti di istruzione preliminare del pretore, del procuratore del Re e del procuratore generale presso la corte d'appello

Art. 231 Atti e informative del pretore

1. Il pretore, quando si tratta di reati attribuiti alla sua competenza, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio o di provvedere al giudizio direttissimo o per decreto, ordina o compie gli atti di polizia giudiziaria e d'istruzione sommaria che reputa necessari, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390.

2. Il pretore informa senza ritardo il procuratore del Re delle querele, delle denuncie, delle istanze, delle richieste, dei rapporti e dei referti che gli pervengono, di ogni altra notizia di reati e dei provvedimenti dati. Se trattasi di reato per il quale egli non e' competente per materia deve trasmettere gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce all'autorita' giudiziaria competente.
Provvede tuttavia agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovano nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge consente il mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, puo' emettere mandato di arresto adeguatamente motivato
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Art. 232 Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica

1. Il procuratore della Repubblica prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria puo' procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390.

Art. 233 Informative del procuratore del Re al procuratore generale

1. Il procuratore del Re informa il procuratore generale presso la corte d'appello delle querele, delle denuncie, delle istanze, delle richieste, dei rapporti e dei referti che gli pervengono, di ogni altra notizia di reati e dei provvedimenti dati.

Art. 234 Atti del procuratore generale presso la corte d'appello

1. Il procuratore generale trasmette al procuratore del Re le querele, le denuncie, le istanze, le richieste, i rapporti, i referti e le autorizzazioni che ha ricevuto, quando non ritiene di esercitare la facolta' attribuita al procuratore del Re dall'articolo 232 o di procedere egli stesso a istruzione sommaria.

2. Il procuratore generale puo' con provvedimento insindacabile, prima della sentenza che chiude l'istruzione formale o prima del decreto di citazione quando si procede con istruzione sommaria, richiamare gli atti e rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria.2444

Capo II. Della libertà personale dell'imputato

Sezione I. Dell'arresto

Art. 235 Arresto obbligatorio in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o l'ergastolo.

2. Devono altresi' procedere all'arresto di chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza personale, o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato e di coloro che sono gia' stati condannati alla pena dell'ergastolo o della reclusione per delitto non colposo, quando sono colti nella flagranza di delitto non colposo punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni.

3. Se si tratta di delitto punibile a querela, l'arresto in flagranza deve essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.120

Art. 236 Arresto facoltativo in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facolta' di arrestare chi e' colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

2. Hanno, inoltre, la facolta' di procedere all'arresto di chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive, o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o e' stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, o di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato, quando sono colti in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a un anno.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno facolta' di arrestare, anche fuori dei casi gia' preveduti, chi e' colto in flagranza dei delitti di cui agli articoli 341, quando il fatto e' commesso con violenza o minaccia ovvero alla presenza di piu' persone, 353, 405, 406 con riferimento ai fatti indicati negli articoli 403, secondo comma, 404 e 405, 418 e 633 del codice penale, dei reati concernenti le armi o le materie esplodenti, del delitto di apologia del fascismo o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 707 e 708 del codice penale.

4. Se si tratta di delitto punibile a querela l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.120

Art. 237 Flagranza

1. E' flagrante il reato che si commette attualmente. Il reato permanente e' flagrante fino a che sia cessata la permanenza.

2. E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato.

3. Si considera pure in stato di flagranza chi immediatamente dopo il reato e' inseguito dalla forza pubblica, dall'offeso dal reato o da altre persone, ovvero e' sorpreso con cose o traccie dalle quali appaia che egli abbia commesso poco prima il reato.

Art. 238 Fermo di indiziati di reato

1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi e' il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo necessario per i primi accertamenti, e comunque non oltre le quarantotto ore, dopo i quali debbono far tradurre i fermati nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

2. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato e' stato presentato deve darne notizia senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo, al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo ove e' stato eseguito il fermo, secondo la rispettiva competenza per materia, ovvero al pretore del mandamento in cui e' avvenuto il fermo, se diverso da quello nel quale ha sede il tribunale.

3. Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore successive deve comunicare alla medesima autorita' giudiziaria i risultati delle sommarie indagini gia' svolte.

4. Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al piu' tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della notizia prevista nel secondo comma. Del decreto di convalida e data comunicazione all'interessato.

5. In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunita', alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i delitti previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni.84

Art. 238-bis Mancata convalida del fermo - Sanzioni

1. Salvi i provvedimenti disciplinari e l'azione penale contro chi ha eseguito il fermo, questo, se non e' convalidato nel termine preveduto nel penultimo capoverso dell'articolo precedente, e' revocato di diritto e resta privo di ogni effetto.

2. Delle denuncie e degli eventuali provvedimenti adottati nel caso di inosservanza delle norme sul fermo il procuratore generale informa subito il Ministro della Giustizia.

Art. 239 Persone arrestate fuori dei casi consentiti

1. Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, la persona arrestata senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria deve essere immediatamente liberata dallo stesso ufficiale che ha proceduto all'arresto o da quello al quale l'arrestato e' presentato.

Art. 240 Divieto d'arresto in determinate circostanze

1. L'arresto senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria non e' ammesso quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo venne compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima. Se l'arresto e' avvenuto, deve disporsi la liberazione anche da parte dell'ufficiale che lo ha eseguito o di quello al quale l'arrestato e' presentato, appena constatate le dette condizioni.