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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (quarta sezione) del 10 luglio 1985, causa 27/84

Decisione
decisa il 1985-07-10
ECLI
ECLI:EU:C:1985:311

Epigrafe

Sentenza della Corte (quarta sezione) 10 luglio 1985 Nella causa 27/84, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, con sede in Düsseldorf, con l'aw. Sedemund, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'aw. J. Loesch, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. R. Wägenbaur, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Beschel, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento del rifiuto della Commissione di pubblicare gli adeguamenti di quote attribuiti alle varie imprese siderurgiche nell'ambito della disciplina delle quote, LA CORTE (quarta sezione), composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, K. Bahlmann e T. F. O'Higgins, giudici, avvocato generale : M. Darmon cancelliere: D. Lou termán, amministratore sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 19 marzo 1985, la pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 25 gennaio 1984, l'associazione di diritto tedesco Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, con sede in Düsseldorf, ha proposto, in forza dell'art. 33, 2o comma, del trattato CECA, un ricorso diretto all'annullamento della decisione individuale della Commissione, rivolta alla ricorrente con lettera 13 gennaio 1984, di non comunicarle i dati in cifre che risultano per ciascuna impresa siderurgica dalla fissazione delle quote e dagli adeguamenti di queste nell'ambito della disciplina delle quote di produzione istituita in forza dell'art. 58 del trattato CECA.
punto 2
La ricorrente è un'associazione di imprese siderurgiche tedesche il cui scopo è la difesa degli interessi collettivi dei suoi aderenti. Col presente ricorso, essa persegue lo scopo di garantire la completa trasparenza della disciplina delle quote di produzione nei termini in cui la Commissione l'ha istituita nel 1980 e da allora l'ha mantenuta in vigore. Secondo la ricorrente, questa trasparenza doveva comprendere la pubblicazione, da parte della Commissione, di tutte le cifre riguardanti le produzioni e i quantitativi di riferimento da applicare a ciascuna delle imprese siderurgiche e le quote di produzione e di consegna, nonché gli eventuali adeguamenti di tali quote, attribuiti a queste stesse imprese.
punto 3
Con lettera 10 novembre 1983, la ricorrente si rivolgeva alla Commissione chiedendole di pubblicare tutte tali cifre nella Gazzetta ufficiale. Essa sosteneva che le imprese soggette alla disciplina delle quote di produzione dovevano poter accertare se, ed in qual misura, la Commissione avesse effettivamente rispettato, all'atto della fissazione delle quote e degli eventuali adeguamenti di queste, le esigenze poste dall'art. 58 del trattato CECA, ed in particolare il principio d'equità previsto da detta disposizione.
punto 4
Nella risposta, in data 13 gennaio 1984, la Commissione forniva una tabella sinottica comprendente, per ciascuna impresa aderente all'associazione Eurofer, un bilancio, ripartito per categoria di prodotti siderurgici, delle produzioni e quantitativi di riferimento, della parte delle quote che potevano essere consegnate nel mercato comune nonché degli adeguamenti delle quote di produzione attribuiti nel terzo trimestre del 1983, ultimo trimestre per il quale erano disponibili tali dati. Quanto alle imprese non aderenti all'Eurofer, la Commissione forniva solo una tabella globale comprendente, per il complesso di tali imprese, le cifre di cui trattasi; essa cionondimeno dichiarava di essere disposta a comunicare individualmente le cifre concernenti tali imprese se poteva ottenere la loro autorizzazione, dato che questa era necessaria per rispettare il segreto commerciale, tenuto conto dell'art. 47, 2o e 4o comma, del trattato CECA. La distinzione fra queste due categorie d'imprese era motivata dal fatto che l'Eurofer è l'associazione delle grandi imprese siderurgiche, fra le quali una certa trasparenza era già in atto, mentre le piccole imprese, non aderenti all'Eurofer, si trovavano in una posizione più vulnerabile.
punto 5
Avverso questa risposta della Commissione la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Essa considera questa risposta come un rifiuto di dar seguito alla sua domanda, nella parte in cui la Commissione ha rifiutato di comunicare : per quanto riguarda le imprese non aderenti all'Eurofer: le cifre relative a ciascuna delle imprese prese individualmente; per quanto riguarda tutte le imprese siderurgiche: le cifre relative agli adeguamenti di quote ripartiti secondo le varie disposizioni vigenti, in particolare gli artt. 7, n. 3, 8, nn. 2 e 3, 10, n. 2, 11, n. 5, 13, n. 2, 14, 14 a, 14 b, 14 e, 14 d, 14 e, 15, 15 a, 16 e 17 della decisione generale della Commissione 28 luglio 1983, n. 2177, che proroga la disciplina delle quote al 31 gennaio 1984 (GU L 208, pag. 1).
punto 6
Nel controricorso, la Commissione si è mostrata disposta, nell'interesse della trasparenza più completa possibile della disciplina delle quote, a comunicare le produzioni ed i quantitativi di riferimento di tutte le imprese siderurgiche, comprese quelle non facenti parte dell'Eurofer. Nella controreplica, la Commissione ha reso noto di aver adempiuto tale impegno comunicando i dati di cui trattasi all'Eurofer.
punto 7
All'udienza, la ricorrente ha dichiarato che, stando così le cose, il rifiuto di cui è causa riguarda solo la comunicazione delle cifre relative agli adeguamenti delle quote. Dato che la decisione generale n. 2177/83 nel frattempo è stata sostituita dalla decisione generale della Commissione 31 gennaio 1984, n. 234, che proroga la disciplina delle quote al 31 dicembre 1985 (GU L 29, pag. 1), la ricorrente ha modificato le conclusioni in modo da comprendere la comunicazione degli adeguamenti che derivano da quest'ultima decisione.
punto 8
L'oggetto della controversia si è ancora ristretto in seguito alla dichiarazione della Commissione, nella controreplica, di essere disposta a rendere pubblici i dati relativi agli adeguamenti delle quote concessi alle imprese aderenti all'Eurofer. Per quanto riguarda le imprese non aderenti all'Eurofer, la Commissione ha anzitutto fornito questi stessi dati in modo complessivo, ma li ha poi comunicati per ciascuna delle imprese non aderenti all'Eurofer, prese individualmente, fatta eccezione, cionondimeno, per gli adeguamenti concessi in forza degli artt. 10, 14, 14cel6 delle decisioni generali n. 2177/83 e n. 234/84.
punto 9
Per queste quattro categorie di adeguamenti, la Commissione ritiene di non poter divulgare i dati relativi alle singole imprese se queste sono di piccole o medie dimensioni, come avviene per le imprese non aderenti all'Eurofer. Si tratterebbe infatti di informazioni che, per loro natura, sono coperte dal segreto commerciale, la loro divulgazione senza l'assenso dell'impresa interessata potrebbe quindi esporre la Commissione ad azioni di risarcimento dei danni.
punto 10
La Commissione pone in rilievo, in proposito, che le quote supplementari di cui all'art. 14 delle due decisioni generali e le modifiche delle quote previste dall'art. 16 di dette decisioni non possono essere concesse se non in caso di « difficoltà eccezionali » dell'impresa; siffatte difficoltà sarebbero ammesse dalla Commissione, secondo una prassi ben consolidata, solo se l'impresa registra delle perdite. Qualora l'applicazione di queste due disposizioni ad una singola impresa venisse divulgata, questa si troverebbe in situazione imbarazzante di fronte ai creditori ed ai concorrenti. Motivi analoghi potrebbero valere per quanto riguarda l'applicazione degli artt. 10 e 14 c delle due decisioni generali. Tali disposizioni prevedono adeguamenti di quota per le imprese che devono far fronte ai problemi derivanti dalla produzione di taluni semilavorati e, rispettivamente, a taluni ordinativi a destinazione di paesi terzi; la divulgazione dei dati potrebbe rivelare la strategia commerciale dell'impresa e dare quindi un vantaggio ai suoi concorrenti.
punto 11
Secondo la ricorrente, la Commissione travisa così la portata del segreto commerciale, giacché questa dovrebbe interpretarsi alla luce dell'importanza fondamentale che il principio della pubblicità ha nel trattato CECA. Nel settore delle quote di produzione, l'applicazione di questo principio sarebbe tanto più doverosa in quanto essa è atta a contribuire alla realizzazione della trasparenza del mercato prescritta dal trattato CECA nonché al rafforzamento della possibilità offerta alle imprese di controllare la gestione della disciplina delle quote da parte della Commissione. Tale controllo sarebbe necessario in particolare in quanto la prolungata applicazione della disciplina delle quote l'avrebbe trasformata in un sistema diretto dalla Commissione e che esclude gli automatismi del mercato.
punto 12
Va anzitutto ricordato che, a norma dell'art. 47, 2o comma, del trattato CECA, l'Alta Autorità — cui si è sostituita la Commissione dopo l'istituzione di una Commissione unica delle Comunità — è tenuta a non divulgare le informazioni che, per loro natura, sono protette dal segreto professionale e in particolare le informazioni concernenti le imprese e le loro relazioni commerciali o gli elementi dei loro costi di produzione. Secondo questa stessa disposizione, essa deve, con questa limitazione « pubblicare i dati che possono essere utili ai governi o ad ogni altro interessato ».
punto 13
II presente ricorso verte sull'estensione dell'obbligo della Commissione di pubblicare tali dati. I dubbi che la Commissione ha inizialmente manifestato sulla ricevibilità del ricorso, e che erano basati sull'idea secondo la quale essa, con la lettera 13 gennaio 1984, avrebbe semplicemente risposto ad una richiesta d'informazioni da parte della ricorrente, sono quindi infondati. La ricorrente impugna infatti il rifiuto di divulgare delle informazioni di cui essa considera la divulgazione obbligatoria in forza dell'art. 47 del trattato CECA.
punto 14
È opportuno osservare poi che la ricorrente ha giustamente posto in rilievo l'importanza fondamentale che la pubblicità ha nell'ambito del trattato CECA. Secondo l'art. 5 di questo, la Comunità agevola l'attività delle imprese raccogliendo informazioni, al fine di svolgere il suo compito. Secondo l'art. 3, leu. b), del trattato, le istituzioni della Comunità hanno il compito di garantire a tutti i consumatori del mercato comune posti in situazioni equiparabili uguale accesso alle fonti di produzione. Risulta dalla costante giurisprudenza che inizia con la sentenza 21 dicembre 1954 (Francia, causa 1/54, Race. I, pag. 9), che questa parità d'accesso dev'essere garantita, e che le pratiche discriminatorie devono essere contrastate, con la divulgazione delle informazioni pertinenti alle imprese. Un nesso strumentale unisce quindi il principio della pubblicità a quello della non discriminazione.
punto 15
Mentre quindi, in forza di questo nesso tra la pubblicità e gli scopi del trattato CECA, la Commissione è tenuta a pubblicare i dati che possono essere utili alle imprese e le informazioni che la Commissione ha raccolto presso le imprese, eventualmente dopo aver proceduto ai necessari controlli, rientrano in questo stesso obbligo di pubblicazione, il trattato ha cura di garantire, nell'art. 47, il rispetto del segreto commerciale, che costituisce la tutela degli interessi legittimi delle imprese e la contropartita dell'obbligo di fornire informazioni alla Commissione.
punto 16
Di conseguenza, è necessario, onde risolvere il problema sollevato col presente ricorso, mettere a confronto le esigenze della necessaria trasparenza del mercato comune dei prodotti siderurgici con quelle della tutela del segreto commerciale delle singole imprese. Il punto di equilibrio può essere trovato solo esaminando in concreto la situazione delle singole imprese.
punto 17
Ne consegue che la Commissione non poteva rifiutare la comunicazione degli adeguamenti di quote concessi a norma degli artt. 10 e 14 c delle due decisioni generali per il solo motivo che una siffatta comunicazione costituirebbe per definizione trasgressione del segreto commerciale.
punto 18
Viceversa, la tesi della Commissione dev'essere accolta per quanto riguarda gli adeguamenti di quote concessi a norma degli artt. 14 e 16 delle due decisioni generali. Questi adeguamenti non possono essere concessi se non in caso di « difficoltà eccezionali » dell'impresa, la Commissione ha affermato, senza essere contraddetta, ch'essa ha l'abitudine di concedere tali adeguamenti nei soli casi in cui queste difficoltà eccezionali sono d'ordine finanziario. In casi del genere, la divulgazione del nome dell'impresa, dell'adeguamento della quota di cui essa fruisce e del fondamento giuridico dell'adeguamento stesso può essere atta a danneggiare gravemente il funzionamento dell'impresa, o persino il suo avvenire.
punto 19
Da quanto precede discende che la Commissione, rifiutandosi di comunicare i dati relativi agli adeguamenti delle quote concessi a ciascuna delle imprese aderenti all'Eurofer in base agli artt. 10 e 14 c delle decisioni generali n. 2177/83 e n. 234/84, per la sola ragione che una siffatta comunicazione costituirebbe per definizione trasgressione del segreto commerciale, ha travisato la portata dell'art. 47 del trattato CECA.
punto 20
Quindi, la decisione impugnata è inficiata di illegittimità e va annullata.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 21
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione è rimasta soccombente nella parte essenziale dei suoi mezzi e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (quarta sezione) dichiara e statuisce : 1) La decisione della Commissione, indirizzata alla ricorrente con lettera 13 gennaio 1984, è annullata nella parte in cui rifiuta di comunicare le cifre relative agli adeguamenti delle quote concessi a ciascuna delle imprese che non fanno parte dell'Eurofer in base agli artt. 10 e 14 c delle decisioni generali n. 2177/83 e n. 234/84. 2) La Commissione è condannata alle spese.

Firme

Bosco Pescatore Koopmans Bahlmann O'Higgins Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 10 luglio 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente della quarta sezione G. Bosco

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