diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2561 del 28/04/1981 (Rv. 413338 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI CON RIGUARDO ALLE AREE DESTINATE ALL'EDILIZIA POPOLARE IN FORZA DI PIANI DEBITAMENTE APPROVATI - PRESUPPOSTO - APPARTENENZA SOGGETTIVA DI DETTE AREE ED ALIENAZIONE A TERZI DELLE MEDESIME - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413338-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI CON RIGUARDO ALLE AREE DESTINATE ALL'EDILIZIA POPOLARE IN FORZA DI PIANI DEBITAMENTE APPROVATI - PRESUPPOSTO - APPARTENENZA SOGGETTIVA DI DETTE AREE ED ALIENAZIONE A TERZI DELLE MEDESIME - IRRILEVANZA.*

In tema d'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, l'esenzione concessa dall'art 15, primo comma, lettera C), della legge 5 marzo 1963 n 246 con riguardo alle aree destinate esclusivamente ed inderogabilmente all'edilizia popolare, in forza di piani debitamente approvati, e correlata all'esistenza di tale vincolo di destinazione e del tutto indipendente dall'appartenenza soggettiva di dette aree, con la conseguente ininfluenza su di essa dell'alienazione a terzi delle aree medesime, come si desume dal fatto che la decadenza dai benefici di cui all'art 15 citato e prevista in via generale dal successivo art 16 solo per la utilizzazione delle aree difforme dai motivi per i quali e stato riconosciuto il diritto all'esenzione, mentre, per l'ipotesi della vendita, e comminata unicamente con riferimento all'esenzione contemplata dal primo comma, lettera b), del menzionato art 15 (relativa alla destinazione del terreno all'esproprio a prezzo predeterminato).*

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 15, Legge 05/03/1963 num. 246 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)