diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6742 del 01/07/1999 (Rv. 528155 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Mancata partecipazione del lavoratore in c.i.g. straordinaria a corso di riqualificazione professionale - Ragione sufficiente (di per sè) di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o oggettivo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528155-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

La mancata partecipazione dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria a un corso di riqualificazione professionale previsto da un accordo intervenuto tra datore di lavoro, sindacati e Ministero del lavoro in vista di una riutilizzazione dei lavoratori sospesi all'interno dell'azienda non è di per sè presupposto sufficiente di un licenziamento dei lavoratori stessi per giustificato motivo soggettivo o oggettivo. (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto i licenziamenti impugnati legittimi per la sussistenza di un giustificato motivo sia soggettivo che oggettivo; la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando, sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo, che la mancata riqualificazione non poteva assumere rilievo prima della cessazione della cassa integrazione e senza la considerazione in concreto della impossibilità di ricollocazione dei singoli lavoratori e, sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo, che - a parte la mancata considerazione delle giustificazioni addotte dai lavoratori e della possibilità degli stessi di partecipare ad altri corsi programmati - sarebbe stata necessaria, data la disciplina e gli effetti della cassa integrazione, la espressa previsione pattizia del licenziamento quale sanzione della mancata partecipazione ai corsi, alla luce anche di quanto osservato dal punto di vista del giustificato motivo oggettivo).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)