Sez. U, Ordinanza n. 24345 del 01/09/2025 (Rv. 676174-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Canoni - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Ripartizione - Criteri - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi - riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario - sono quelle dal contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali, mentre sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo laddove la domanda involga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento con il quale un Comune aveva intimato il pagamento di una somma a titolo di COSAP alla società gerente un'autostrada che intersecava plurime aree comunali, sul presupposto che la domanda era volta altresì ad invalidare il regolamento comunale che imponeva il rilascio di specifica concessione per tutte le occupazioni di suolo, comprese quelle connesse ad attraversamenti derivanti da infrastrutture quali viadotti o pontoni).
Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 107 art. 133 com. 1 lett. B)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)