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Sez. 3, Sentenza n. 3771 del 13/06/1980 (Rv. 407614 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - PER RIFIUTO DI UN ASSEGNO BANCARIO ERRONEAMENTE RITENUTO DAL CREDITORE NON CORRISPONDENTE ALLO IMPORTO DOVUTO - ESCLUSIONE - EMISSIONE DELL'ASSEGNO A FAVORE DI UNO SOLO DEI COMPROPRIETARI LOCATORI - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1980-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407614-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - PER RIFIUTO DI UN ASSEGNO BANCARIO ERRONEAMENTE RITENUTO DAL CREDITORE NON CORRISPONDENTE ALLO IMPORTO DOVUTO - ESCLUSIONE - EMISSIONE DELL'ASSEGNO A FAVORE DI UNO SOLO DEI COMPROPRIETARI LOCATORI - VALIDITA.*

Il debitore non puo essere considerato in mora se ha tempestivamente inviato un assegno bancario al creditore e questi l'abbia rifiutato, ritenendolo erroneamente non corrispondente all'importo del proprio credito. Ne il rifiuto di tale assegno, qualora esso sia stato inviato a titolo di corrispettivo della locazione, e giustificato dalla circostanza che l'assegno medesimo sia stato dal conduttore emesso a favore di uno solo dei comproprietari locatori, essendo la scelta del conduttore giustificata, a norma dell'art 1296 cod civ, dal rapporto di solidarieta attiva. (Conf 4719/78, mass n 394415, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1296, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)