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Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Testo in vigore al

Art. 3 Intervento davanti al collegio

1. Il pubblico ministero puo' spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza.

2. Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo d'udienza.

3. Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su istanza di parte, puo' rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l'integrazione dell'istruzione.

Titolo II. Degli esperti e degli ausiliari del giudice

Capo I. Degli esperti della magistratura del lavoro.

Art. 4 Albo degli esperti

1. Presso ogni corte d'appello e' istituito un albo di esperti per la composizione della magistratura del lavoro.

2. L'albo e' diviso in categorie secondo i rami delle attivita' economiche esercitate nella circoscrizione della corte.

Art. 5 Formazione dell'albo

1. L'albo e' tenuto dal primo presidente della corte d'appello ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale del Re Imperatore e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.

2. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.

Art. 6 Proposte d'iscrizione

1. Le iscrizioni nell'albo sono fatte su proposta per ciascuna provincia dei consigli provinciali delle corporazioni.

2. Se non sono fatte proposte di esperti per una categoria, il comitato puo' provvedere direttamente all'iscrizione di coloro che hanno i requisiti indicati nell'articolo seguente.

Art. 7 Requisiti per l'iscrizione

1. Possono essere iscritti nell'albo coloro che hanno particolare competenza in materia di produzione e di lavoro e:

  1. 1) sono cittadini italiani, di razza italiana;

  2. 2) hanno compiuto il venticinquesimo anno di eta';

  3. 3) sono forniti di laurea universitaria o di altro titolo equipollente;

  4. 4) sono di condotta morale e politica specchiata.

2. Possono essere iscritti, anche se sforniti del titolo di studio, coloro che, per l'esercizio effettivo di una determinata attivita', hanno in questa acquistato singolare perizia.

3. La qualita' di impiegato dello Stato o di altri enti pubblici non impedisce l'iscrizione nell'albo.

Art. 8 Revisione dell'albo

1. L'albo e' permanente. Esso e' riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell'articolo 5.

2. Il primo presidente della corte d'appello invita i consigli provinciali delle corporazioni a fare le loro proposte, e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo precedente o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Art. 9 Ruolo degli esperti

1. Al principio di ogni anno il primo presidente della corte d'appello, sentito il presidente della sezione funzionante come magistratura del lavoro, forma, per ciascuna categoria di iscritti nell'albo, il ruolo degli esperti che debbono concorrere durante l'anno a comporre il collegio.

2. Il primo presidente puo' revocare per gravi motivi l'iscrizione nel ruolo dell'esperto che ne faccia istanza.

Art. 10 Composizione del collegio giudicante

1. Per ogni causa il primo presidente designa con decreto a comporre il collegio giudicante due esperti scelti nel ruolo di cui all'articolo precedente, salvo che per motivi eccezionali debba fare la scelta fuori del ruolo tra gli iscritti nell'albo.

2. Il cancelliere da' comunicazione del decreto ai designati e li invita a presentarsi davanti al presidente della magistratura del lavoro nel giorno e nel luogo da questo fissati.

Art. 11 Astensione e ricusazione degli esperti

1. Per l'astensione e per la ricusazione degli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice. La ricusazione puo' essere proposta anche per gravi ragioni di convenienza.

2. Agli effetti dell'applicazione degli articoli indicati nel comma precedente gli esperti sono considerati consiglieri d'appello.

Art. 12 Indennita' dovute agli esperti

1. Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una indennita' di lire cento per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni del collegio; ad essi inoltre spettano le indennita' di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di cori d'appello.

Capo II. Dei consulenti tecnici del giudice.

Sezione I. Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

Art. 13 Albo dei consulenti tecnici

1. Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici.

2. L'albo e' diviso in categorie.

3. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.

Art. 14 Formazione dell'albo

1. L'albo e' tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dall'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

2. Il consiglio predetto ha facolta' di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

3. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione e' fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

4. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Art. 15 Iscrizione nell'albo

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

2. Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un albo.

3. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

4. Contro il provvedimento del comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.

Art. 16 Domande d'iscrizione

1. Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

  1. 1) estratto dell'atto di nascita;

  2. 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

  3. 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

  4. 4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;

  5. 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacita' tecnica.

Art. 17 Informazioni

1. A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorita' politiche e di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e priva dell'aspirante.

Art. 18 Revisione dell'albo

1. L'albo e' permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Art. 19 Disciplina

1. La vigilanza sui consulenti tecnici e' esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore del Re Imperatore o del presidente dell'associazione professionale, puo' promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

2. Per il giudizio disciplinare e' competente il comitato indicato nell'articolo 14.

Art. 20 Sanzioni disciplinari

1. Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

  1. 1) l'avvertimento;

  2. 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;

  3. 3) la cancellazione dall'albo.

Art. 21 Procedimento disciplinare

1. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.

2. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.

3. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 ultimo comma.

Art. 22 Distribuzione degli incarichi

1. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le fuizioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesinio.

2. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

3. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico e' conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

Art. 23 Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

1. Il presidente del tribunale vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

3. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente e' iscritto.

4. Il primo presidente della corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.