Sez. 2 - , Ordinanza n. 883 del 16/01/2018 (Rv. 647072 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Procedimento civile - Domanda giudiziale - Proposizione di domanda nuova in appello - Divieto – Fattispecie relativa a servitù reciproca rispetto a domanda originaria di accertamento di servitù di passaggio per destinazione di padre di famiglia.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Nella vigenza del regime processuale del processo di appello anteriore all’entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di una servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia su un’area di confine fra due fondi, costituisce domanda nuova quella relativa all’accertamento di altre servitù di passaggio reciproche, in quanto in tal caso non si controverte su di un unico rapporto di natura reale, ma su tanti distinti rapporti quante sono le correlazioni fra i fondi interessati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1032
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)