Sez. 1, Sentenza n. 1395 del 22/02/1996 (Rv. 495967 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | Accertamento dei vizi e delle difformità - Criteri obiettivi o soggettivi - Condizioni.
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Con riguardo al contratto di appalto, l'indagine circa l'esistenza di vizi e difformità dell'opera, tali da renderla non del tutto idonea alla sua destinazione e, quindi, in una situazione non reversibile senza il totale rifacimento (o sostituzione) - e che legittima il committente a richiedere la risoluzione del contratto - va fatta in base a criteri obiettivi soltanto se le parti abbiano omesso ogni particolare al riguardo, dovendo invece essere compiuta secondo criteri soggettivi quando siano state dedotte in contratto particolari caratteristiche dell'opera, per assicurarne un impiego o un rendimento determinati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)